la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Individuazione delle case di cura private
 
   1. Gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o
giuridiche,   che   provvedono   al   ricovero    ed    eventualmente
all'assistenza  sanitaria  ambulatoriale  o  alla  degenza  diurna di
cittadini  italiani  e  stranieri  ai  fini  di  diagnosi,  cura   ed
eventualmente  riabilitazione sono denominati "Case di cura private".
E'  fatto  divieto  di  usare  l'aggettivo  "internazionale"  nonche'
denominazioni  o  frasi  che  generino  confusione  con  le strutture
sanitarie pubbliche.