la seguente legge: Art. 1. 1. L'Assessore regionale per la sanita', al fine di accelerare i tempi di avvio operativo dei servizi per i soggetti portatori di handicap di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare l'avvenuta costituzione di almeno una e'quipe pluridisciplinare per ciascuna unita' sanitaria locale dell'Isola, secondo quanto previsto dalle norme transitorie del piano, al paragrafo 5, "Obiettivi conseguibili nella prima fase di applicazione del piano", comma quarto, n. 1. 2. In tutti i casi in cui l'e'quipe pluridisciplinare dovesse risultare ancora non costituita l'Assessore invita l'unita' sanitaria locale a provvedervi entro il termine perentorio di trenta giorni. Scaduto tale termine alla costituzione dell'e'quipe pluridisciplinare provvede l'Assessore in via sostitutiva entro i trenta giorni successivi.