la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'Assessore  regionale per la sanita', al fine di accelerare i
tempi di avvio operativo dei servizi  per  i  soggetti  portatori  di
handicap  di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, provvede,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della  presente  legge,  a
verificare    l'avvenuta   costituzione   di   almeno   una   e'quipe
pluridisciplinare per ciascuna unita'  sanitaria  locale  dell'Isola,
secondo  quanto  previsto  dalle  norme  transitorie  del  piano,  al
paragrafo 5, "Obiettivi conseguibili nella prima fase di applicazione
del piano", comma quarto, n. 1.
   2.  In  tutti  i  casi  in cui l'e'quipe pluridisciplinare dovesse
risultare ancora non costituita l'Assessore invita l'unita' sanitaria
locale  a  provvedervi  entro il termine perentorio di trenta giorni.
Scaduto tale termine alla costituzione dell'e'quipe pluridisciplinare
provvede  l'Assessore  in  via  sostitutiva  entro  i  trenta  giorni
successivi.