la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'art.  1  della  legge  provinciale  2 aprile 1962, n. 4, e
successive modifiche, vengono apportate le seguenti modifiche:
   "1.  Alla  lettera a) del comma 1 le parole 'non meno di due e non
piu' di cinque vani' vengono sostituite dalle parole  'almeno  uno  e
non  piu'  di  cinque vani' e viene aggiunto il seguente periodo: 'La
superficie utile dei vani non appartenenti  all'abitazione  non  puo'
essere superiore a quella dell'abitazione stessa'".
   2. La lettera f) del comma 1 viene sostituita dalla seguente:
    " f) comprendere una superficie utile non inferiore a mq 28 e non
superiore a mq 110. Per l'acquisto agevolato di abitazioni  costruite
in  base  a concessione rilasciata prima dell'entrata in vigore della
legge provinciale sull'edilizia residenziale del 25 novembre 1978, n.
52,  resta  fermo  il limite massimo di superficie utile preesistente
all'entrata in vigore della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15".
   3. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.  A  comporre  il  numero  di membri, oltre al richiedente o al
coniuge, concorrono solamente i genitori conviventi ed i figli minori
nonche' quelli tra i 18 ed i 25 anni di eta', che sono studenti e che
non hanno un reddito proprio soggetto ad imposte, purche'  non  siano
sposati o non abbiano altra abitazione in proprieta' o in affitto. Ai
figli minori sono equiparati i figli portatori di handicap  ai  sensi
della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche
ed integrazioni".
   4. Viene aggiunto il seguente comma:
   "4.  Anche persone singole possono essere ammesse alla costruzione
o all'acquisto  di  alloggi  popolari;  l'importo  del  mutuo  o  del
contributo  viene  commisurato  a non piu' di mq 70 lordi, a meno che
intendano  contrarre  matrimonio.  In  tal   caso   si   applica   la
disposizione del terzo comma dell'art. 4".