la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, vengono apportate le seguenti modifiche: "1. Alla lettera a) del comma 1 le parole 'non meno di due e non piu' di cinque vani' vengono sostituite dalle parole 'almeno uno e non piu' di cinque vani' e viene aggiunto il seguente periodo: 'La superficie utile dei vani non appartenenti all'abitazione non puo' essere superiore a quella dell'abitazione stessa'". 2. La lettera f) del comma 1 viene sostituita dalla seguente: " f) comprendere una superficie utile non inferiore a mq 28 e non superiore a mq 110. Per l'acquisto agevolato di abitazioni costruite in base a concessione rilasciata prima dell'entrata in vigore della legge provinciale sull'edilizia residenziale del 25 novembre 1978, n. 52, resta fermo il limite massimo di superficie utile preesistente all'entrata in vigore della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15". 3. Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. A comporre il numero di membri, oltre al richiedente o al coniuge, concorrono solamente i genitori conviventi ed i figli minori nonche' quelli tra i 18 ed i 25 anni di eta', che sono studenti e che non hanno un reddito proprio soggetto ad imposte, purche' non siano sposati o non abbiano altra abitazione in proprieta' o in affitto. Ai figli minori sono equiparati i figli portatori di handicap ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni". 4. Viene aggiunto il seguente comma: "4. Anche persone singole possono essere ammesse alla costruzione o all'acquisto di alloggi popolari; l'importo del mutuo o del contributo viene commisurato a non piu' di mq 70 lordi, a meno che intendano contrarre matrimonio. In tal caso si applica la disposizione del terzo comma dell'art. 4".