(Pubblicata nel Bollettno ufficiale della regione Trentino-Alto
                  Adige n. 54 del 29 novembre 1988)
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  provincia  autonoma di Trento, nell'ambito degli obiettivi
generali  del  programma  di  sviluppo   provinciale,   promuove   il
rafforzamento  della struttura produttiva e lo sviluppo occupazionale
anche mediante interventi  diretti  a  favorire  la  crescita  ed  il
potenziamento delle societa' cooperative.
   2.  Gli interventi provinciali, disciplinati dalla presente legge,
sono  diretti  a   stimolare   l'avvio,   il   potenziamento   e   la
trasformazione  delle  attivita' cooperative volte alla costituzione,
all'adeguata  capitalizzazione,  al  rafforzamento  organizzativo   e
all'ammodernamento   strutturale   delle   cooperative   stesse.   In
particolare, gli interventi mirano a:
     a)  migliorare  la  capacita'  di  programmazione strategica del
movimento cooperativo attraverso una progressiva qualificazione delle
sue  capacita'  finanziarie  quale  momento  unitario delle attivita'
produttive svolte in forma cooperativa;
     b)    incentivare    l'acquisizione,    la   realizzazione,   la
ristrutturazione  e  l'ammodernamento  di  beni  mobili  e   immobili
necessari allo svolgimento dell'attivita' sociale;
     c)  agevolare  l'accesso  al  credito mediante la concessione di
garanzie fidejussorie e la diminuzione del costo del denaro;
     d)  migliorare  la  professionalita' e la specializzazione degli
operatori, facilitare  la  diffusione  di  innovazioni  tecnologiche,
razionalizzare i processi di lavoro e l'organizzazione interna.