(Pubblicata nel Bollettno ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 29 novembre 1988) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La provincia autonoma di Trento, nell'ambito degli obiettivi generali del programma di sviluppo provinciale, promuove il rafforzamento della struttura produttiva e lo sviluppo occupazionale anche mediante interventi diretti a favorire la crescita ed il potenziamento delle societa' cooperative. 2. Gli interventi provinciali, disciplinati dalla presente legge, sono diretti a stimolare l'avvio, il potenziamento e la trasformazione delle attivita' cooperative volte alla costituzione, all'adeguata capitalizzazione, al rafforzamento organizzativo e all'ammodernamento strutturale delle cooperative stesse. In particolare, gli interventi mirano a: a) migliorare la capacita' di programmazione strategica del movimento cooperativo attraverso una progressiva qualificazione delle sue capacita' finanziarie quale momento unitario delle attivita' produttive svolte in forma cooperativa; b) incentivare l'acquisizione, la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento di beni mobili e immobili necessari allo svolgimento dell'attivita' sociale; c) agevolare l'accesso al credito mediante la concessione di garanzie fidejussorie e la diminuzione del costo del denaro; d) migliorare la professionalita' e la specializzazione degli operatori, facilitare la diffusione di innovazioni tecnologiche, razionalizzare i processi di lavoro e l'organizzazione interna.