la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'art. 5 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come
modificato da ultimo dall'art. 4 della legge provinciale 20  novembre
1987,  n.  27,  alla  fine  del  terzo  comma sono aggiunte le parole
"nonche' la sostituzione di macchine agricole da rottamare.".