la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 5 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 4 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, alla fine del terzo comma sono aggiunte le parole "nonche' la sostituzione di macchine agricole da rottamare.".