la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Oggetto della disciplina. Disposizioni di coordinamento
 
   1.   Nell'ambito   delle  attribuzioni  conferite  alle  provincie
autonome di Trento e Bolzano dall'art. 4 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, la presente legge disciplina
la composizione,  la  nomina  e  le  modalita'  di  funzionamento  di
commissioni  sanitarie  per  l'accertamento,  in  prima  e in seconda
istanza, delle condizioni di minorazione ai  fini  della  concessione
delle  provvidenze  economiche  previste  dalla  legislazione statale
vigente in favore degli invalidi civili,  dei  ciechi  civili  e  dei
sordomuti. Nei casi in cui la presente legge prevede l'istituzione di
commissioni sanitarie presso una o piu' unita' sanitarie  locali,  le
relative  funzioni  si  intendono  esercitate dalle stesse per delega
della provincia autonoma.
   2.  Per  quanto  non  diversamente  disposto  dalla presente legge
continuano ad applicarsi le leggi 30 marzo 1971, n.  118,  27  maggio
1970,  n.  382,  e  26  maggio  1970,  n.  381,  con  le  modifiche e
integrazioni  apportate  anteriormente  all'entrata  in  vigore   del
decreto-legge  30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni,
in legge 26 luglio 1988, n. 291.
   3.  Fino  a  quando  non  sara' data completa attuazione con legge
provinciale a quanto previsto dall'art. 4 del decreto del  Presidente
della  Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 3 del  decreto-legge  30  maggio  1988,  n.  173,
convertito,  con  modificazioni,  in  legge  26  luglio 1988, n. 291,
relativamente  a  quanto  concerne  l'individuazione   degli   organi
competenti  in  ordine  alla concessione delle provvidenze economiche
contemplate dalle leggi ivi richiamate ed ai relativi ricorsi,  e  la
disciplina procedurale afferente tale materia, tenuto conto di quanto
disposto dal successivo comma 4.
   4.  L'organo  statale  competente  provvede alla definizione della
pratica  ai  sensi  del  comma  1  dell'art.  3  del   sopra   citato
decreto-legge   n.  173  sulla  base  del  giudizio  formulato  dalla
commissione sanitaria di prima istanza prevista dalla presente legge,
qualora  contro il giudizio medesimo non sia stato presentato ricorso
nel termine stabilito dalle leggi richiamate al precedente  comma  2.
In tal caso il predetto giudizio viene trasmesso al competente organo
statale subito dopo  la  scadenza  del  termine.  Qualora  sia  stato
presentato  ricorso, l'organo statale provvede alla definizione della
pratica sulla base del giudizio formulato dalla commissione sanitaria
di seconda istanza prevista dalla presente legge.
   5.  Alle  commissioni  sanitarie disciplinate dalla presente legge
compete l'accertamento delle condizioni di minorazione anche nei casi
in  cui,  ai  sensi  delle norme in vigore, la condizione di invalido
civile, di cieco civile o di  sordomuto  rilevi  a  fini  diversi  da
quelli contemplati nel comma 1 del presente articolo.