la seguente legge: Art. 1. Oggetto della disciplina. Disposizioni di coordinamento 1. Nell'ambito delle attribuzioni conferite alle provincie autonome di Trento e Bolzano dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, la presente legge disciplina la composizione, la nomina e le modalita' di funzionamento di commissioni sanitarie per l'accertamento, in prima e in seconda istanza, delle condizioni di minorazione ai fini della concessione delle provvidenze economiche previste dalla legislazione statale vigente in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti. Nei casi in cui la presente legge prevede l'istituzione di commissioni sanitarie presso una o piu' unita' sanitarie locali, le relative funzioni si intendono esercitate dalle stesse per delega della provincia autonoma. 2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge continuano ad applicarsi le leggi 30 marzo 1971, n. 118, 27 maggio 1970, n. 382, e 26 maggio 1970, n. 381, con le modifiche e integrazioni apportate anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 1988, n. 291. 3. Fino a quando non sara' data completa attuazione con legge provinciale a quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 1988, n. 291, relativamente a quanto concerne l'individuazione degli organi competenti in ordine alla concessione delle provvidenze economiche contemplate dalle leggi ivi richiamate ed ai relativi ricorsi, e la disciplina procedurale afferente tale materia, tenuto conto di quanto disposto dal successivo comma 4. 4. L'organo statale competente provvede alla definizione della pratica ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del sopra citato decreto-legge n. 173 sulla base del giudizio formulato dalla commissione sanitaria di prima istanza prevista dalla presente legge, qualora contro il giudizio medesimo non sia stato presentato ricorso nel termine stabilito dalle leggi richiamate al precedente comma 2. In tal caso il predetto giudizio viene trasmesso al competente organo statale subito dopo la scadenza del termine. Qualora sia stato presentato ricorso, l'organo statale provvede alla definizione della pratica sulla base del giudizio formulato dalla commissione sanitaria di seconda istanza prevista dalla presente legge. 5. Alle commissioni sanitarie disciplinate dalla presente legge compete l'accertamento delle condizioni di minorazione anche nei casi in cui, ai sensi delle norme in vigore, la condizione di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto rilevi a fini diversi da quelli contemplati nel comma 1 del presente articolo.