la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  il  primo  comma  dell'art. 6 della legge provinciale 27
luglio 1981,  n.  12  e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto  il
seguente comma:
   "Le  disposizioni  di  cui  all'art.  4,  limitatamente  a  quelle
concernenti gli edifici pubblici  di  interesse  locale,  nonche'  le
disposizioni   di   cui   all'art.  5,  si  applicano  altresi',  ove
tecnicamente   possibile,    agli    interventi    assoggettati    ad
autorizzazione  edilizia ovvero alla presentazione della relazione di
cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47".
   2.  All'ultimo comma dell'art. 6 della legge provinciale 27 luglio
1981, n. 12  e  successive  modificazioni,  le  parole  "in  sede  di
ristrutturazione  di  edifici  pubblici" sono sostituite dalle parole
"per gli edifici pubblici".