la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: "Le disposizioni di cui all'art. 4, limitatamente a quelle concernenti gli edifici pubblici di interesse locale, nonche' le disposizioni di cui all'art. 5, si applicano altresi', ove tecnicamente possibile, agli interventi assoggettati ad autorizzazione edilizia ovvero alla presentazione della relazione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47". 2. All'ultimo comma dell'art. 6 della legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12 e successive modificazioni, le parole "in sede di ristrutturazione di edifici pubblici" sono sostituite dalle parole "per gli edifici pubblici".