la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Con riferimento ai principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall'art. 4 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, la regione Emilia-Romagna sostiene il diritto della persona alla scelta libera e responsabile nella sessualita' e nella procreazione, quale esercizio di autodeterminazione, e ne riconosce la altissima rilevanza personale e sociale. Sostiene la corresponsabilita' dei genitori negli impegni di cura ed educazione dei figli, riconoscendo l'altissima rilevanza personale e sociale della maternita' e della paternita'. 2. Per conseguire tali finalita' e anche allo scopo di prevenire l'aborto, la regione, in attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194, favorisce e promuove programmi d'intervento finalizzati: a) alla diffusione dell'informazione sui temi della sessualita'; b) alla promozione e al sostegno della regolazione e del controllo della fertilita'; c) al sostegno delle volonta' procreative anche mediante azioni volte a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla loro realizzazione; d) al supporto della persona singola, delle famiglie e delle coppie nell'assolvimento degli impegni genitoriali.