la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
                              Finalita'
 
   1.  Con riferimento ai principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29,
30 e 31 Cost., dall'art. 1 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
dall'art.  4  della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, la regione
Emilia-Romagna sostiene il diritto della persona alla scelta libera e
responsabile  nella sessualita' e nella procreazione, quale esercizio
di  autodeterminazione,  e  ne  riconosce  la   altissima   rilevanza
personale  e  sociale.  Sostiene  la  corresponsabilita' dei genitori
negli  impegni  di  cura  ed  educazione  dei   figli,   riconoscendo
l'altissima  rilevanza  personale  e sociale della maternita' e della
paternita'.
   2.  Per  conseguire tali finalita' e anche allo scopo di prevenire
l'aborto, la regione, in attuazione delle leggi 29  luglio  1975,  n.
405  e  22  maggio  1978,  n.  194,  favorisce  e  promuove programmi
d'intervento finalizzati:
     a) alla diffusione dell'informazione sui temi della sessualita';
     b)  alla  promozione  e  al  sostegno  della  regolazione  e del
controllo della fertilita';
     c)  al sostegno delle volonta' procreative anche mediante azioni
volte  a  rimuovere  gli  ostacoli  che  si  frappongono  alla   loro
realizzazione;
     d)  al  supporto  della  persona singola, delle famiglie e delle
coppie nell'assolvimento degli impegni genitoriali.