Vista la legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, concernente: "Nuove norme in materia di diritto allo studio"; Considerato che l'art. 8 della predetta legge stabilisce che, per le modalita' di erogazione dei previsti finanziamenti, venga emanato un apposito regolamento, nel rispetto della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, concernente: "Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali"; Ritenuto di provvedere in conformita'; Visto l'art. 42 dello statuto regionale; Viste le deliberazioni della giunta regionale n. 4991 del 30 settembre 1988 e n. 5184 del 7 ottobre 1988; Decreta: E' approvato il seguente regolamento per le modalita' di erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, concernente: "Nuove norme in materia di diritto allo studio"; Art. 1. I finanziamenti necessari per la concessione degli assegni di studio previsti dall'art. 3, primo comma, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48 sono assegnati alle province sulla base del numero degli allievi iscritti per l'anno scolastico 1988-89 alle scuole primarie e secondarie non statali, istituite senza scopo di lucro ed autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, esistenti nel territorio di ciascuna provincia.