Vista  la  legge  regionale  13  giugno  1988, n. 48, concernente:
"Nuove norme in materia di diritto allo studio";
   Considerato  che l'art. 8 della predetta legge stabilisce che, per
le modalita' di erogazione dei previsti finanziamenti, venga  emanato
un  apposito  regolamento, nel rispetto della legge regionale 9 marzo
1988, n. 10, concernente: "Riordinamento istituzionale della  Regione
e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali";
   Ritenuto di provvedere in conformita';
   Visto l'art. 42 dello statuto regionale;
   Viste  le  deliberazioni  della  giunta  regionale  n. 4991 del 30
settembre 1988 e n. 5184 del 7 ottobre 1988;
                               Decreta:
   E'   approvato   il  seguente  regolamento  per  le  modalita'  di
erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 13 giugno
1988,  n.  48,  concernente:  "Nuove norme in materia di diritto allo
studio";
 
                               Art. 1.
 
   I  finanziamenti  necessari  per  la  concessione degli assegni di
studio previsti dall'art. 3, primo comma, della  legge  regionale  13
giugno 1988, n. 48 sono assegnati alle province sulla base del numero
degli allievi iscritti per  l'anno  scolastico  1988-89  alle  scuole
primarie  e secondarie non statali, istituite senza scopo di lucro ed
autorizzate a rilasciare  titoli  di  studio  aventi  valore  legale,
esistenti nel territorio di ciascuna provincia.