(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 43 del 26 ottobre 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'art. 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, e' integrato mediante l'inserimento, in calce, del seguente comma: "Limitatamente agli accertamenti preventivi e periodici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, i laboratori possono effettuare prelievi anche sui posti di lavoro presso locali idonei o mediante strutture mobili dandone comunicazione all'U.S.S.L. ove ha sede l'azienda presso la quale si eseguono i prelievi; la responsabilita' igienico organizzativa dei prelievi e' del direttore di cui al successivo art. 10". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, addi' 17 ottobre 1988 BELTRAMI