(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 43
                         del 26 ottobre 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   L'art.  5  della  legge  regionale  5  novembre  1987,  n.  55, e'
integrato mediante l'inserimento, in calce, del seguente comma:
   "Limitatamente  agli  accertamenti preventivi e periodici previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,  i
laboratori  possono  effettuare  prelievi  anche  sui posti di lavoro
presso  locali   idonei   o   mediante   strutture   mobili   dandone
comunicazione  all'U.S.S.L.  ove ha sede l'azienda presso la quale si
eseguono i prelievi; la responsabilita'  igienico  organizzativa  dei
prelievi e' del direttore di cui al successivo art. 10".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, addi' 17 ottobre 1988
 
                               BELTRAMI