la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  testo  dell'art.  2  della  legge  regionale  n.  28/84 e'
soppresso e sostituito dal seguente:
   "Art.  2  Destinatari degli interventi - Possono essere ammesse ai
benefici previsti dalla presente legge, secondo le modalita' indicate
negli articoli successivi e con esclusione delle cooperative edilizie
e di consumo:
     a)  le  cooperative  che  risultino formate, all'atto della loro
costituzione nonche' alla presentazione della domanda, per almeno  il
60% dei soci, da:
     1)  giovani  di  eta'  tra  i 18 e i 29 anni all'atto della loro
associazione nella cooperativa e
     2)  lavoratori  che  si trovavano in cassa integrazione guadagni
straordinaria a "zero ore" o in disoccupazione  speciale  al  momento
della loro associazione nella cooperativa e/o
     3)   lavoratori   direttamente   provenienti   da   aziende   in
liquidazione,  o  sottoposte   a   procedure   concorsuali   e/o   da
stabilimenti dismessi e/o
     4)  soggetti  iscritti,  da  almeno 12 mesi alla data della loro
associazione nella cooperativa, nella prima  classe  delle  liste  di
collocamento di cui all'art. 10 della legge 56/87,
   o, per almeno l'80% dei soci, da giovani di eta' compresa tra i 18
e 29 anni all'atto della loro associazione nella cooperativa,  oppure
donne   che   siano   in   maggioranza  nell'organo  dirigente  della
cooperativa.
     b)  Le  cooperative  che  prevedono,  nell'arco di validita' del
progetto di sviluppo di cui all'art. 3, un consistente e  qualificato
aumento  dell'occupazione attraverso l'inserimento nella cooperativa,
di soggetti con le caratteristiche di cui alla precedente lettera a).
   Le  composizioni societarie delle cooperative di cui al precedente
comma 1, lettera a),  dovranno  permanere  per  l'intero  periodo  di
validita'  del progetto di sviluppo, sostituendo i soci eventualmente
dimissionari con altri parimenti in possesso dei requisiti di  legge.
   Le  cooperative  di  cui  al  presente  articolo  devono ispirarsi
inoltre ai princi'pi di mutualita' di cui al decreto legislativo  del
Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive
modificazioni ed integrazioni, essere  iscritte  nei  registri  delle
prefetture  o  nello  schedario generale della cooperazione ed essere
soggette alla vigilanza del ministero del lavoro e  della  previdenza
sociale.
   Per  le  cooperative  ed  i  lavoratori  interessati  resta  fermo
l'obbligo  dell'osservanza  dell'incompatibilita'   e   delle   altre
disposizioni  derivanti  dalla  normativa statale in materia di cassa
integrazione  guadagni,   trattamento   ordinario   e   speciale   di
disoccupazione e collocamento.
   Le   cooperative   devono  avere  sede  legale,  amministrativa  e
prevalente  attivita'  produttiva  nel   territorio   della   regione
Piemonte".