la seguente legge: Art. 1. 1. Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 28/84 e' soppresso e sostituito dal seguente: "Art. 2 Destinatari degli interventi - Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, secondo le modalita' indicate negli articoli successivi e con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo: a) le cooperative che risultino formate, all'atto della loro costituzione nonche' alla presentazione della domanda, per almeno il 60% dei soci, da: 1) giovani di eta' tra i 18 e i 29 anni all'atto della loro associazione nella cooperativa e 2) lavoratori che si trovavano in cassa integrazione guadagni straordinaria a "zero ore" o in disoccupazione speciale al momento della loro associazione nella cooperativa e/o 3) lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione, o sottoposte a procedure concorsuali e/o da stabilimenti dismessi e/o 4) soggetti iscritti, da almeno 12 mesi alla data della loro associazione nella cooperativa, nella prima classe delle liste di collocamento di cui all'art. 10 della legge 56/87, o, per almeno l'80% dei soci, da giovani di eta' compresa tra i 18 e 29 anni all'atto della loro associazione nella cooperativa, oppure donne che siano in maggioranza nell'organo dirigente della cooperativa. b) Le cooperative che prevedono, nell'arco di validita' del progetto di sviluppo di cui all'art. 3, un consistente e qualificato aumento dell'occupazione attraverso l'inserimento nella cooperativa, di soggetti con le caratteristiche di cui alla precedente lettera a). Le composizioni societarie delle cooperative di cui al precedente comma 1, lettera a), dovranno permanere per l'intero periodo di validita' del progetto di sviluppo, sostituendo i soci eventualmente dimissionari con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge. Le cooperative di cui al presente articolo devono ispirarsi inoltre ai princi'pi di mutualita' di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, essere iscritte nei registri delle prefetture o nello schedario generale della cooperazione ed essere soggette alla vigilanza del ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per le cooperative ed i lavoratori interessati resta fermo l'obbligo dell'osservanza dell'incompatibilita' e delle altre disposizioni derivanti dalla normativa statale in materia di cassa integrazione guadagni, trattamento ordinario e speciale di disoccupazione e collocamento. Le cooperative devono avere sede legale, amministrativa e prevalente attivita' produttiva nel territorio della regione Piemonte".