IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 3 della Legge Regionale 18 febbraio 1987 n. 7, e' cosi' sostituito: 1. Gli interventi devono assicurare, anche attraverso una maggiore diffusione delle innovazioni tecnologiche e della formazione professionale, elevate ricadute in termini di: espansione e riqualificazione dell'occupazione; riequilibrio territoriale; promozione, organizzazione e razionalizzazione della conoscenza ambientale. 2. Gli interventi, fermo restando che le strutture e/o le infrastrutture realizzate saranno destinate alla proprieta' pubblica, devono riguardare, nel rispetto degli obiettivi configurati e delle competenze regionali, le seguenti azioni organiche: A) DIFESA, RECUPERO E FRUIBILITA' DELL'AMBIENTE A.1 Tutela, riqualificazione e fruibilita' delle aree costiere; A.2 Costituzione, estendimento, riqualificazione e fruibilita' di aree boschive e/o aree, di particolare pregio ambientale e naturale; A.3 Riqualificazione di sistemi di funzioni urbane all'interno delle aree ad alta densita' demografica, da realizzarsi anche attraverso una rete di sistemi telematici per la programmazione del recupero socio-tecnico del patrimonio edilizio e della manutenzione; A.4 Recupero, salvaguardia e potenziamento della fruibilita' dei beni storico-artistici. B) SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE B.1 Costituzione, riqualificazione ed espansione di aree attrezzate e piani di insediamento produttivi, complessivi di urbanizzazioni primarie e secondarie, rustici aziendali, strutture per i servizi comuni e reali alle imprese con destinazione d'uso vincolante alle attivita' produttive; B.2 Destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso l'ammodernamento e riqualificazione dei servizi, delle strutture e delle infrastrutture, con particolare riferimento alla nautica da diporto e alla attivita' di promozione ad esse connesse; B.3 Potenziamento della commercializzazione dei prodotti regionali, con particolare riferimento ai prodotti agro-alimentari e zootecnici, attraverso la riqualificazione di strutture, infrastrutture e servizi finalizzati al sostegno sul mercato e miglioramento delle qualita' e varieta' della produzione. 3. I progetti, corredati da parere favorevole dell'ente locale competente, comprendono gli interventi funzionali alla realizzazione degli obiettivi, inclusa la gestione delle attivita', assicurata e garantita dal soggetto proponente per un periodo almeno sufficiente a raggiungere l'equilibrio finanziario dell'attivita' di gestione. Priorita' verra' assegnata ai progetti le cui gestioni vengano assicurate da imprenditoria giovanile in forma cooperativa o privata e siano localizzate nelle aree delle Comunita' montane, nonche' in quelle individuate come depresse dalla legge statale 26 giugno 1965, n. 717.