IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  3  della  Legge  Regionale 18 febbraio 1987 n. 7, e' cosi'
sostituito:
   1. Gli interventi devono assicurare, anche attraverso una maggiore
diffusione  delle  innovazioni  tecnologiche   e   della   formazione
professionale, elevate ricadute in termini di:
    espansione e riqualificazione dell'occupazione;
    riequilibrio territoriale;
    promozione,  organizzazione  e razionalizzazione della conoscenza
ambientale.
   2.  Gli  interventi,  fermo  restando  che  le  strutture  e/o  le
infrastrutture realizzate saranno destinate alla proprieta' pubblica,
devono  riguardare,  nel rispetto degli obiettivi configurati e delle
competenze regionali, le seguenti azioni organiche:
 
           A) DIFESA, RECUPERO E FRUIBILITA' DELL'AMBIENTE
 
   A.1 Tutela, riqualificazione e fruibilita' delle aree costiere;
   A.2  Costituzione, estendimento, riqualificazione e fruibilita' di
aree boschive e/o aree, di particolare pregio ambientale e naturale;
   A.3  Riqualificazione  di  sistemi  di funzioni urbane all'interno
delle  aree  ad  alta  densita'  demografica,  da  realizzarsi  anche
attraverso  una  rete di sistemi telematici per la programmazione del
recupero socio-tecnico del patrimonio edilizio e della manutenzione;
   A.4  Recupero,  salvaguardia e potenziamento della fruibilita' dei
beni storico-artistici.
 
                B) SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 
   B.1   Costituzione,   riqualificazione   ed   espansione  di  aree
attrezzate  e  piani  di  insediamento  produttivi,  complessivi   di
urbanizzazioni  primarie  e  secondarie, rustici aziendali, strutture
per i servizi comuni e reali  alle  imprese  con  destinazione  d'uso
vincolante alle attivita' produttive;
   B.2   Destagionalizzazione   dei   flussi   turistici   attraverso
l'ammodernamento e riqualificazione dei servizi,  delle  strutture  e
delle  infrastrutture,  con  particolare  riferimento alla nautica da
diporto e alla attivita' di promozione ad esse connesse;
   B.3   Potenziamento   della   commercializzazione   dei   prodotti
regionali, con particolare riferimento ai prodotti agro-alimentari  e
zootecnici,    attraverso    la    riqualificazione   di   strutture,
infrastrutture e  servizi  finalizzati  al  sostegno  sul  mercato  e
miglioramento delle qualita' e varieta' della produzione.
   3.  I  progetti,  corredati  da parere favorevole dell'ente locale
competente, comprendono gli interventi funzionali alla  realizzazione
degli  obiettivi,  inclusa  la gestione delle attivita', assicurata e
garantita dal soggetto proponente per un periodo almeno sufficiente a
raggiungere  l'equilibrio  finanziario  dell'attivita'  di  gestione.
Priorita' verra'  assegnata  ai  progetti  le  cui  gestioni  vengano
assicurate  da imprenditoria giovanile in forma cooperativa o privata
e siano localizzate nelle aree delle Comunita'  montane,  nonche'  in
quelle  individuate come depresse dalla legge statale 26 giugno 1965,
n. 717.