IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La regione Puglia, allo scopo di valorizzare la produzione agro-zootecnica pugliese e favorire il piu' vasto collocamento della stessa sui mercati nazionali ed esteri, ferma restado la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento, prevede l'adozione di apposito marchio di origine e di qualita' da applicarsi su prodotti che, per sistema di lavorazione, zona di produzione ed intrinseche caratteristiche, offrano garanzia al consumatore. 2. La regione Puglia favorisce, altresi', la costituzione di consorzi volontari di produttori che assumono come scopo la valorizzazione commerciale di prodotti agro-zootecnici, con denominazione di origine o tipica, attraverso l'applicazione sui medesimi di apposito marchio di qualita'. 3. Gli obiettivi di cui al precedente comma sono estesi anche alle associazioni dei produttori agricoli legalmente riconosciute a norma della legge regionale 1 febbraio 1982 n. 7.