IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  regione  Puglia,  allo  scopo di valorizzare la produzione
agro-zootecnica pugliese e favorire il piu' vasto collocamento  della
stessa  sui  mercati nazionali ed esteri, ferma restado la competenza
statale  ad  adottare  i  provvedimenti  di  riconoscimento,  prevede
l'adozione di apposito marchio di origine e di qualita' da applicarsi
su prodotti che, per sistema di lavorazione, zona  di  produzione  ed
intrinseche caratteristiche, offrano garanzia al consumatore.
   2.  La  regione  Puglia  favorisce,  altresi',  la costituzione di
consorzi  volontari  di  produttori  che  assumono  come   scopo   la
valorizzazione   commerciale   di   prodotti   agro-zootecnici,   con
denominazione di origine  o  tipica,  attraverso  l'applicazione  sui
medesimi di apposito marchio di qualita'.
   3. Gli obiettivi di cui al precedente comma sono estesi anche alle
associazioni dei produttori agricoli legalmente riconosciute a  norma
della legge regionale 1 febbraio 1982 n. 7.