(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 146 del 27 dicembre 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  A  modifica  di  quanto  stabilito  dall'art.  2  della  legge
regionale 16  maggio  1973,  n.  45  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  il  tasso  di  interesse  a carico dei beneficiari dei
mutui  viene  determinato  dalla  giunta  regionale  in  misura   non
inferiore a quella stabilita dalle norme statali vigenti con riguardo
al tasso di riferimento, determinato periodicamente dal Ministero del
tesoro,  per  le  operazioni  di  credito  agrario  di miglioramento,
assistite da concorso pubblico negli interessi.
   2.  A  modifica  di  quanto  stabilito  dall'art.  2  della  legge
regionale 22 dicembre 1971,  n.  61  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il tasso d'interesse a carico dei beneficiari dei mutui
viene determinato nei limiti e nei modi di cui al comma 1.
   3.  A  modifica  di  quanto  stabilito  dall'art.  7  della  legge
regionale 12  agosto  1975,  n.  57  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  il  tasso  di  interesse  dovuto  dai  beneficiari dei
prestiti agevolati di durata non superiore  a  12  mesi  previsti  da
detta  legge  viene  dterminato  dalla giunta regionale in misura non
inferiore a quella stabilita dalle norme statali vigenti con riguardo
al tasso di riferimento, determinato periodicamente dal Ministero del
tesoro, per operazioni di credito agrario di esercizio, assistite  da
concorso pubblico negli interessi.