IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  fine di realizzare organiche iniziative di lotta guidata e
integrata ed utilizzare  i  finanziamenti  all'uopo  assegnati  dallo
Stato, l'amministrazione regionale predispone un programma annuale di
attivita' e provvede al coordinamento delle iniziative da realizzare.
   2.  Sulla  base  di  tale  programma le cooperative di produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti e loro consorzi,  i
consorzi  di  tutela  vini  a  DOC,  le  Associazioni dei produttori,
l'ERSA, il centro regionale di sperimentazione agraria, le  province,
le  Comunita'  montane  nonche'  altri enti riconosciuti idonei dalla
giunta  regionale  possono  formulare  propri  programmi  annuali  di
attuazione  e  stipulare convenzioni con l'universita' degli studi di
Udine.
   3. Il programma di cui al comma 1 puo' altresi' prevedere spese da
sostenere   direttamente   da   parte   della   direzione   regionale
dell'agricoltura,   che  potra'  operare  tramite  i  propri  Servizi
centrali e periferici.