IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di realizzare organiche iniziative di lotta guidata e integrata ed utilizzare i finanziamenti all'uopo assegnati dallo Stato, l'amministrazione regionale predispone un programma annuale di attivita' e provvede al coordinamento delle iniziative da realizzare. 2. Sulla base di tale programma le cooperative di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e loro consorzi, i consorzi di tutela vini a DOC, le Associazioni dei produttori, l'ERSA, il centro regionale di sperimentazione agraria, le province, le Comunita' montane nonche' altri enti riconosciuti idonei dalla giunta regionale possono formulare propri programmi annuali di attuazione e stipulare convenzioni con l'universita' degli studi di Udine. 3. Il programma di cui al comma 1 puo' altresi' prevedere spese da sostenere direttamente da parte della direzione regionale dell'agricoltura, che potra' operare tramite i propri Servizi centrali e periferici.