IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  personale  assunto dalle amministrazioni locali delle zone
terremotate, per le necessita' della ricostruzione e dell'assistenza,
ai  sensi  delle  leggi  regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre
1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31  maggio  1977,  n.  29,  che
opera  tutt'ora  con  rapporto  di  impiego temporaneo in forza delle
proroghe disposte nel tempo con apposite norme di legge e'  mantenuto
in  servizio,  a  totale carico dell'amministrazione regionale, a far
tempo dal 1 gennaio 1989, per il periodo di un  anno,  e,  comunque,
non  oltre  il  termine  che  dovesse venir stabilito con legge dello
Stato.
   2.  A  tal  fine,  gli enti di attuale temporanea appartenenza del
personale  anzidetto   delibereranno,   distintamente   per   ciascun
nominativo,  la  proroga  del  rapporto  di  lavoro  e  stipuleranno,
conseguentemente,    apposito    atto     aggiuntivo     entro     il
quarantacinquesimo  giorno posteriore a quello dell'entrata in vigore
della presente legge.
   3.  La  deliberazione  di  proroga  ed il relativo atto aggiuntivo
dovranno pervenire all'amministrazione regionale entro  i  successivi
sessanta giorni.