IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il personale assunto dalle amministrazioni locali delle zone terremotate, per le necessita' della ricostruzione e dell'assistenza, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, che opera tutt'ora con rapporto di impiego temporaneo in forza delle proroghe disposte nel tempo con apposite norme di legge e' mantenuto in servizio, a totale carico dell'amministrazione regionale, a far tempo dal 1 gennaio 1989, per il periodo di un anno, e, comunque, non oltre il termine che dovesse venir stabilito con legge dello Stato. 2. A tal fine, gli enti di attuale temporanea appartenenza del personale anzidetto delibereranno, distintamente per ciascun nominativo, la proroga del rapporto di lavoro e stipuleranno, conseguentemente, apposito atto aggiuntivo entro il quarantacinquesimo giorno posteriore a quello dell'entrata in vigore della presente legge. 3. La deliberazione di proroga ed il relativo atto aggiuntivo dovranno pervenire all'amministrazione regionale entro i successivi sessanta giorni.