IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Art. 1. Visto l'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983 n. 54, cosi' come modificato dall'art. 19 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 e dall'art. 1 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, e l'art. 16- bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, cosi' come introdotto dalla legge regionale 11 giugno 1988, n. 44; Visto il decreto del presidente della giunta regionale 31 maggio 1984, n. 0470/Pres.; Atteso che si rende necessario ridisciplinare con apposito regolamento di esecuzione le modalita' per l'attribuzione anticipata della buonuscita; Sentito il parere espresso dal consiglio di amministrazione del personale nella seduta del giorno 29 luglio 1988; Sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53; Su conforme deliberazione n. 4724 di data 7 settembre 1988 della giunta regionale; Visti gli articoli 42 e 46 dello statuto di autonomia; Decreta: E' emanato l'allegato regolamento per l'anticipazione della buonuscita di cui all'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, che del presente provvedimento costituisce parte integrante. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Trieste, addi' 13 settembre 1988 BIASUTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 23 novembre 1988 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 24, foglio n. 158 ------------------------------------------------------- REGOLAMENTO PER L'ANTICIPAZIONE DELLA BUONUSCITA DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1983, N. 54 Art. 1. Per la concessione di anticipazione sull'indennita' di buonuscita ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, cosi' come modificato dall'art. 19 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, e dall'art. 1 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, e dall'art. 16- bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, cosi' come introdotto dalla legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, secondo quanto previsto dall'art. 2120 del Codice civile modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applica la disciplina prevista dal seguente regolamento.