IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               Art. 1.
 
   Visto  l'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983 n. 54, cosi'
come modificato dall'art. 19 della legge regionale 19  ottobre  1984,
n.  49  e  dall'art. 1 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, e
l'art. 16- bis della legge regionale 14 giugno  1983,  n.  54,  cosi'
come introdotto dalla legge regionale 11 giugno 1988, n. 44;
   Visto  il  decreto del presidente della giunta regionale 31 maggio
1984, n. 0470/Pres.;
   Atteso   che  si  rende  necessario  ridisciplinare  con  apposito
regolamento di esecuzione le modalita' per l'attribuzione  anticipata
della buonuscita;
   Sentito  il  parere  espresso dal consiglio di amministrazione del
personale nella seduta del giorno 29 luglio 1988;
   Sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 66 della legge
regionale 31 agosto 1981, n. 53;
   Su  conforme  deliberazione n. 4724 di data 7 settembre 1988 della
giunta regionale;
   Visti gli articoli 42 e 46 dello statuto di autonomia;
 
                               Decreta:
 
   E'   emanato  l'allegato  regolamento  per  l'anticipazione  della
buonuscita di cui all'art. 16 della legge regionale 14  giugno  1983,
n. 54, che del presente provvedimento costituisce parte integrante.
   Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Trieste, addi' 13 settembre 1988
 
                               BIASUTTI
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 23 novembre 1988
Atti  della  Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 24, foglio n.
158
 
      -------------------------------------------------------
 
REGOLAMENTO PER L'ANTICIPAZIONE DELLA BUONUSCITA DI CUI ALL'ART. 16
   DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1983, N. 54
 
                               Art. 1.
 
   Per  la concessione di anticipazione sull'indennita' di buonuscita
ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 giugno  1983,  n.  54,
cosi'  come  modificato dall'art. 19 della legge regionale 19 ottobre
1984, n. 49, e dall'art. 1 della legge regionale 24 giugno  1985,  n.
26, e dall'art.  16- bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54,
cosi' come introdotto dalla legge regionale 11 giugno  1988,  n.  44,
secondo  quanto  previsto dall'art. 2120 del Codice civile modificato
dall'art. 1 della legge  29  maggio  1982,  n.  297,  si  applica  la
disciplina prevista dal seguente regolamento.