(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto
                  Adige n. 58 del 27 dicembre 1988)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visti  gli articoli 8 e 9 della legge provinciale 26 ottobre 1973,
n. 69, e successive modificazioni, concernente l'assistenza  di  base
in provincia di Bolzano;
   Visto  l'art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
marzo 1975, n. 469;
   Vista   la   convenzione   per  l'assistenza  gratuita  ai  malati
indigenti, stipulata a  Vienna  il  25  giugno  1896,  pubblicata  in
allegato alla legge 21 gennaio 1897, n. 35;
   Vista  la  convenzione  europea  di assistenza sociale e sanitaria
dell'11 dicembre 1953, pubblicata in allegato alla legge  7  febbraio
1958, n. 385;
   Visto   il   trattato  relativo  all'istituzione  della  Comunita'
economica europea del 25 marzo 1957, nonche' i regolamenti 1612/68  e
1408/71 e successive modificazioni;
   Vista  la  convenzione  (n.  143)  sulle  migrazioni in condizioni
abusive e  sulla  promozione  della  parita'  di  opportunita'  e  di
trattamento  dei  lavoratori migranti, ratificata con legge 10 aprile
1981, n. 158;
   Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 943;
   In esecuzione della deliberazione della giunta provinciale n. 6116
del 26 settembre 1988;
 
                               Decreta:
 
   Dopo  l'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale
4 marzo 1980, n. 7, sono inseriti i seguenti articoli  1-bis,  1-ter,
1-quater:
 
                              Art. 1-bis
                    Destinatari delle prestazioni
 
   1.  Sono  destinatari delle prestazioni di assistenza economica di
base:
     a) i cittadini italiani che dimorino stabilmente nella provincia
di Bolzano;
     b)  i  cittadini  appartenenti agli stati membri della Comunita'
europea,  i  cittadini  appartenenti  agli  stati   firmatari   della
Convenzione  europea  di  assistenza  sociale  e medica e i cittadini
austriaci, che dimorino stabilmente  nella  provincia  di  Bolzano  e
abbiano ivi la loro residenza;
     c)  limitatamente  alla  prestazione  per  il raggiungimento del
minimo vitale e per una durata massima di due mesi  consecutivi,  gli
altri  cittadini  stranieri  ed apolidi che sulla base della legge 30
dicembre 1986,  n.  943,  dimorino  stabilmente  nella  provincia  di
Bolzano e abbiano ivi la residenza, nonche' abbiano avuto un rapporto
stabile di lavoro nella provincia per la durata di almeno tre mesi.