(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 58 del 27 dicembre 1988) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visti gli articoli 8 e 9 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modificazioni, concernente l'assistenza di base in provincia di Bolzano; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469; Vista la convenzione per l'assistenza gratuita ai malati indigenti, stipulata a Vienna il 25 giugno 1896, pubblicata in allegato alla legge 21 gennaio 1897, n. 35; Vista la convenzione europea di assistenza sociale e sanitaria dell'11 dicembre 1953, pubblicata in allegato alla legge 7 febbraio 1958, n. 385; Visto il trattato relativo all'istituzione della Comunita' economica europea del 25 marzo 1957, nonche' i regolamenti 1612/68 e 1408/71 e successive modificazioni; Vista la convenzione (n. 143) sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parita' di opportunita' e di trattamento dei lavoratori migranti, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158; Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 943; In esecuzione della deliberazione della giunta provinciale n. 6116 del 26 settembre 1988; Decreta: Dopo l'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7, sono inseriti i seguenti articoli 1-bis, 1-ter, 1-quater: Art. 1-bis Destinatari delle prestazioni 1. Sono destinatari delle prestazioni di assistenza economica di base: a) i cittadini italiani che dimorino stabilmente nella provincia di Bolzano; b) i cittadini appartenenti agli stati membri della Comunita' europea, i cittadini appartenenti agli stati firmatari della Convenzione europea di assistenza sociale e medica e i cittadini austriaci, che dimorino stabilmente nella provincia di Bolzano e abbiano ivi la loro residenza; c) limitatamente alla prestazione per il raggiungimento del minimo vitale e per una durata massima di due mesi consecutivi, gli altri cittadini stranieri ed apolidi che sulla base della legge 30 dicembre 1986, n. 943, dimorino stabilmente nella provincia di Bolzano e abbiano ivi la residenza, nonche' abbiano avuto un rapporto stabile di lavoro nella provincia per la durata di almeno tre mesi.