IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la legge provinciale del 24 dicembre 1975, n. 55;
   Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale di
Bolzano del 23 maggio 1977, n. 22;
   Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale di
Bolzano del 16 giugno 1980, n. 17;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 6269 del 3
ottobre 1988;
 
                               Decreta:
 
   E'  revocato il decreto del presidente della giunta provinciale di
Bolzano del 16 giugno 1980, n. 17.
   Sono  emanati  gli  allegati  "standards"  in  materia di igiene e
sanita', che fanno parte integrante del presente decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 9 novembre 1988
 
                               MAGNAGO
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1988
Registro n. 20, foglio n. 190
 
                            Articolo unico
              REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CONCERNENTE GLI
               STANDARDS IN MATERIA DI IGIENE E SANITA'
 
   1)  Nell'effettuazione  degli  interventi  di recupero di cui alle
lettere b) e c) del primo comma dell'art. 13 della legge  provinciale
25 novembre 1978, n. 52, si applicano i seguenti limiti:
     a) altezza minima interna utile dei vani abitabili pari a quella
esistente, purche' non inferiore a 2,05 m, ferma restando la cubatura
per  vano abitabile risultante dai parametri e di cui agli articoli 1
e 2 del decreto del presidente della  giunta  provinciale  23  maggio
1977, n. 22.
   Nel  sottotetto  l'altezza  di cui al comma precedente e' riferita
alla meta' della superficie calpestabile,  ferma  restando  l'altezza
minima di 1,50 m e la cubatura minima risultante dai parametri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto sopra citato;
     b)  la  superficie  finestrata  apribile pari a quella esistente
purche' non inferiore a 1/25 della superficie calpestabile netta  del
vano.
   2) Qualora nell'esecuzione di interventi di restauro e risanamento
conservativo di cui alla lettera c)  del  primo  comma  dell'art.  13
della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, per motivi di tutela
del patrimonio storico, artistico  e  popolare  venga  prescritto  il
ripristino  dell'originario  disegno  architettonico  dell'edificio e
quindi non possano essere osservate le disposizioni di cui al decreto
del  presidente  della  giunta  provinciale  23  maggio  1977, n. 22,
l'altezza minima interna utile di  vani  abitabili  non  puo'  essere
inferiore  a  2,05  m  e  la  superficie  finestrata  non puo' essere
inferiore a 1/25 della superficie calpestabile.
   3)  In caso di interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla
lettera d) del primo comma dell'art. 13 della  legge  provinciale  25
novembre  1978, n. 52, devono essere osservate le disposizioni di cui
al decreto del presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n.
22. Qualora prescrizioni dovute a vincoli di tutela di paesaggio o di
tutela del patrimonio storico, artistico e  popolare  non  consentano
l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al decreto del presidente
della giunta provinciale 23 maggio  1977,  n.  22,  si  applicano  le
disposizioni di cui al primo comma.
   4) Negli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo
comma dell'art. 13 della legge provinciale 25 novembre 1978,  n.  52,
le  abitazioni  devono  essere  dotate  di  impianti  sanitari di cui
all'art. 6 del decreto del presidente  della  giunta  provinciale  23
maggio 1977, n. 22.
   5) In caso di rilascio delle concessioni in sanatoria ai sensi del
capo II della legge provinciale 21  gennaio  1987,  n.  4,  l'altezza
minima  interna  utile dei vani abitabili non puo' essere inferiore a
2,05 m e la superficie finestrata apribile non inferiore a 1/25 della
superficie   calpestabile  netta  del  vano;  inoltre  devono  essere
rispettate le misure minime di cui agli articoli 2 e  3  del  decreto
del  presidente  della  giunta provinciale del 23 maggio 1977, n. 22.
Sono  in  ogni  caso  esclusi  dal  beneficio  della  concessione  in
sanatoria  i  locali  destinati  ad abitazione totalmente interrati o
quelli seminterrati non efficacemente protetti dall'umidita'.