IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Vista la legge provinciale del 3 gennaio 1986, n. 1 "Formazione di
medici specialisti";
   Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 5992 del 19
settembre 1988:
 
                               Decreta:
 
   E'  emanato  l'accluso regolamento di esecuzione delle norme sulla
concessione di contributi per elaborati scientifici riguardanti  temi
sanitari, che fa parte integrante del presente decreto.
   Il  presente regolamento sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 21 novembre 1988
 
                               MAGNAGO
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 dicembre 1988
Registro n. 21, foglio n. 62
 
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ART. 6, COMMA 3 DELLA LEGGE
   PROVINCIALE  3  GENNAIO  1986,  N.  1: "NORME SULLA CONCESSIONE DI
   CONTRIBUTI PER ELABORATI SCIENTIFICI RIGUARDANTI TEMI SANITARI".
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai  fini  della  concessione  di contributi di cui all'art. 6,
comma 3 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, gli interessati
devono  presentare  apposita  domanda  in  carta  legale  all'ufficio
provinciale formazione del personale  sanitario  e  per  l'educazione
sanitaria. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
    le generalita' del richiedente;
    la   dichiarazione   che  il  richiedente  non  percepisce  altri
emolumenti, assegni o borse di studio per l'elaborato scientifico  in
oggetto;
    il  preventivo  di spesa, qualora l'elaborato scientifico non sia
terminato;
    il  consuntivo  delle  spese, qualora l'elaborato scientifico sia
gia' concluso.
   2. Nel caso in cui l'elaborato scientifico sia gia' concluso, alla
domanda devono essere alllegate quattro copie dello stesso.
   3. Nel caso in cui l'elaborato scientifico non sia terminato, alla
domanda deve essere allegato uno schema dell'elaborato, controfirmato
dal  professore  universitario relatore rispettivamente dal direttore
dell'istituto o dell'ente dove l'elaborato viene eseguito o  comunque
dalla  persona che dirige l'andamento dei lavori. Una volta terminato
l'elaborato scentifico il beneficiario del contributo ha l'obbligo di
consegnare  all'ufficio provinciale competente, 3 copie dello stesso.
   4. La commissione tecnica, di cui all'art. 6, comma 3, della legge
provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, valuta  l'elaborato  scientifico  e
propone  l'ammontare  del contributo, tenendo conto del preventivo di
spesa rispettivamente del consuntivo delle spese sostenute.