IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge provinciale del 3 gennaio 1986, n. 1 "Formazione di medici specialisti"; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5992 del 19 settembre 1988: Decreta: E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione delle norme sulla concessione di contributi per elaborati scientifici riguardanti temi sanitari, che fa parte integrante del presente decreto. Il presente regolamento sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 21 novembre 1988 MAGNAGO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 dicembre 1988 Registro n. 21, foglio n. 62 ------------------------------------------------------- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ART. 6, COMMA 3 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 GENNAIO 1986, N. 1: "NORME SULLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ELABORATI SCIENTIFICI RIGUARDANTI TEMI SANITARI". Art. 1. 1. Ai fini della concessione di contributi di cui all'art. 6, comma 3 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale all'ufficio provinciale formazione del personale sanitario e per l'educazione sanitaria. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: le generalita' del richiedente; la dichiarazione che il richiedente non percepisce altri emolumenti, assegni o borse di studio per l'elaborato scientifico in oggetto; il preventivo di spesa, qualora l'elaborato scientifico non sia terminato; il consuntivo delle spese, qualora l'elaborato scientifico sia gia' concluso. 2. Nel caso in cui l'elaborato scientifico sia gia' concluso, alla domanda devono essere alllegate quattro copie dello stesso. 3. Nel caso in cui l'elaborato scientifico non sia terminato, alla domanda deve essere allegato uno schema dell'elaborato, controfirmato dal professore universitario relatore rispettivamente dal direttore dell'istituto o dell'ente dove l'elaborato viene eseguito o comunque dalla persona che dirige l'andamento dei lavori. Una volta terminato l'elaborato scentifico il beneficiario del contributo ha l'obbligo di consegnare all'ufficio provinciale competente, 3 copie dello stesso. 4. La commissione tecnica, di cui all'art. 6, comma 3, della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, valuta l'elaborato scientifico e propone l'ammontare del contributo, tenendo conto del preventivo di spesa rispettivamente del consuntivo delle spese sostenute.