IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modificazioni, concernente l'assistenza di base in provincia di Bolzano; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale del 4 marzo 1980, n. 7; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale del 21 dicembre 1987, n. 26; In esecuzione della deliberazione della giunta provinciale n. 6845 del 24 ottobre 1988; Decreta: Art. 1. La quota base per il calcolo del minimo vitale e' fissata in L. 355.000 con decorrenza 1 gennaio 1989 in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7.