IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Vista  la  legge  provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive
modificazioni, concernente  l'assistenza  di  base  in  provincia  di
Bolzano;
   Visto  il  decreto  del  presidente della giunta provinciale del 4
marzo 1980, n. 7;
   Visto  il  decreto  del presidente della giunta provinciale del 21
dicembre 1987, n. 26;
   In esecuzione della deliberazione della giunta provinciale n. 6845
del 24 ottobre 1988;
 
                               Decreta:
                               Art. 1.
 
   La  quota  base  per il calcolo del minimo vitale e' fissata in L.
355.000 con decorrenza  1  gennaio  1989  in  attuazione  di  quanto
previsto dall'art. 2, comma 2 del decreto del presidente della giunta
provinciale 4 marzo 1980, n. 7.