IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 8 della legge provinciale del 12 maggio 1988, n. 19; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5991 del 19 settembre 1988; Decreta: E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione delle norme sulla concessione di assegni mensili a favore di biologi che frequentano il tirocinio pratico, che fa parte integrante del presente decreto. Il presente regolamento sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 21 novembre 1988 MAGNAGO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 dicembre 1988 Registro n. 21, foglio n. 63 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALL'ART. 8, DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 MAGGIO 1988, N. 19: "NORME SULLA CONCESSIONE DI ASSEGNI MENSILI A FAVORE DI BIOLOGI CHE FREQUENTANO IL TIROCINIO PRATICO". Art. 1. 1. Per la concessione degli assegni mensili, di cui all'art. 8 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, gli interessati devono presentare all'ufficio provinciale per la formazione del personale sanitario e per l'educazione sanitaria apposita domanda in carta legale, allegando i seguenti documenti: diploma o certificato di laurea in scienze biologiche, rilasciato dalla competente universita' italiana o estera; certificato di residenza, rilasciato da un comune della provincia di Bolzano; dichiarazione del richiedente, di non percepire altre indennita', sussidi o assegni, con l'impegno a comunciare immediatamente le eventuali modifiche in merito. 2. I biologi ammessi al tirocinio pratico hanno comunque l'obbligo di osservare l'orario di lavoro dei biologi del servizio sanitario pubblico. 3. Gli assegni mensili vengono corrisposti dall'amministrazione provinciale dietro presentazione degli attestati di frequenza del tirocinio pratico (copia del libretto diario, rilasciato dalla competente universita', da cui risultano le ore del tirocinio pratico effettivamente svolte).