IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6008 del 19 settembre 1988; Decreta: Articolo unico L'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale del 5 dicembre 1975, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, contenente il regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18, e' cosi' sostituito: "A partire dall'anno scolastico 1988/89 spettano al direttore e al segretario della scuola 40.000 lire mensili, cui si aggiungono 40.000 lire per ciascun corso tenuto dalla rispettiva scuola. Il compenso mensile non puo' superare l'importo di 250.000 lire per ciascuna scuola". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 21 novembre 1988 MAGNAGO Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1988 Registro n. 20, foglio n. 192