IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'art. 24 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, gia'
sostituito dall'art. 2 della legge provinciale 9 ottobre 1978, n. 41,
e  modificato  dall'art.  1 della legge provinciale 2 giugno 1980, n.
16, e sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 2  maggio  1983,
n. 14, e' cosi' ulteriormente sostituito:
   "Art.  24. - 1. I proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione
del decreto di cui al penultimo comma dell'art. 23, possono convenire
con l'ente promotore dell'espropriazione la cessione volontaria degli
immobili per un prezzo pari all'indennita' aumentata  in  misura  non
superiore  del 30 per cento rispetto al valore agricolo determinato a
norma dell'art. 28, primo comma.
   2.  L'indennita' di espropriazione e' pure aumentata in misura del
30  per  cento  rispetto  al  valore  agricolo  determinato  a  norma
dell'art.  28, primo comma, qualora i proprietari, nei termini di cui
al comma precedente, non propongano opposizione alla stima  ai  sensi
dell'art.    26,    ovvero   non   richiedano   la   rideterminazione
dell'indennita' alla Commissione prevista dall'art. 28.
   3.  Entro centoventi giorni dalla decorrenza del termine di cui al
comma  primo,  l'ente  promotore  dell'espropriazione   provvede   al
pagamento  diretto agli epropriandi delle indennita' e delle relative
maggiorazioni previa dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio  da
assumersi  nei  modi  e  nelle  forme di cui all'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, con  la  quale  l'avente  diritto  dichiara  che
l'immobile  oggetto del procedimento espropriativo e' nella sua piena
e libera proprieta'. In caso di  opposizione  degli  espropriandi  ai
sensi  dell'art.  26,  il pagamento sara' effettuato per le somme non
contestate.
   4.  Il pagamento ai proprietari iscritti nei libri fondiari o agli
eventuali eredi dell'indennita' di  epropriazione  e  delle  relative
maggiorazioni di cui al comma terzo viene effettuato in misura totale
per le realta' da espropriare per intero e nella misura  dell'80  per
cento per la realita' da espropriare solo parzialmente.
   5.  Le  indennita'  e  le  maggiorazioni non pagate o non riscosse
devono  essere  depositate  presso  un  istituto  di  credito.  Sulle
medesime somme risultanti a credito degli espropriandi e' corrisposto
a cura dell'ente promotore dell'espropriazione un'interesse  pari  al
saggio,  in ragione d'anno, definito con le modalita' di cui all'art.
5 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4.
   6.  Decorso  il  termine  di  cui  al comma terzo senza che si sia
provveduto al pagamento  o  al  deposito  delle  indennita'  e  delle
relative  maggiorazioni,  sono  dovuti gli interessi in misura pari a
quella del tasso ufficiale di sconto.
   7.  Al  pagamento  del  saldo  delle  indennita'  e delle relative
maggiorazioni provvede l'ente promotore con le modalita'  di  cui  ai
precedenti  commi  entro  novanta  giorni  dall'emissione del decreto
definitivo di espropriazione.
   8.  Le  maggiorazioni  delle indennita' previste dall'art. 29 sono
corrisposte con le modalita' di cui ai precedenti commi  purche'  sia
gia'  intervenuta  formale  occupazione delle aree da parte dell'ente
promotore dell'espropriazione.
   9. Il pagamento delle indennita' di occupazione, di espropriazione
e delle loro maggiorazioni a carico del bilancio della provincia puo'
avvenire   anche   mediante  apertura  di  credito  a  favore  di  un
funzionario delegato facente parte  del  servizio  provinciale  delle
espropriazioni.  L'importo delle aperture di credito e' stabilito con
deliberazione  della  giunta  provinciale   all'inizio   di   ciascun
semestre,  sulla  base  del  valore  complessivo  delle  indennita' e
maggiorazioni che  si  prevede  potranno  essere  pagate  in  ciascun
periodo di riferimento.
   10.  Il  dirigente  del  servizio  espropriazioni  della provincia
compila semestralmente l'elenco dei pagamenti e dei depositi  di  cui
ai  precedenti commi. A tal fine l'ente promotore dell'espropriazione
deve inviare i relativi dati.
   11. In caso di inadempienza rispetto ai termini di cui al presente
articolo, il presidente della giunta provinciale ingiunge  agli  enti
promotori  dell'espropriazione di adempiere e, nel caso di perdurante
inadempienza, ordina, entro i trenta giorni successivi, di provvedere
al  deposito  delle  indennita'  e  delle  relative maggiorazioni, da
effettuare  entro  ulteriori  trenta  giorni,  presso  l'istituto  di
credito  incaricato  del  Servizio  di  tesoreria  della  provincia e
provvede al pagamento agli  aventi  diritto,  con  le  modalita'  del
presente articolo".