IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 24 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, gia' sostituito dall'art. 2 della legge provinciale 9 ottobre 1978, n. 41, e modificato dall'art. 1 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 16, e sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14, e' cosi' ulteriormente sostituito: "Art. 24. - 1. I proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto di cui al penultimo comma dell'art. 23, possono convenire con l'ente promotore dell'espropriazione la cessione volontaria degli immobili per un prezzo pari all'indennita' aumentata in misura non superiore del 30 per cento rispetto al valore agricolo determinato a norma dell'art. 28, primo comma. 2. L'indennita' di espropriazione e' pure aumentata in misura del 30 per cento rispetto al valore agricolo determinato a norma dell'art. 28, primo comma, qualora i proprietari, nei termini di cui al comma precedente, non propongano opposizione alla stima ai sensi dell'art. 26, ovvero non richiedano la rideterminazione dell'indennita' alla Commissione prevista dall'art. 28. 3. Entro centoventi giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma primo, l'ente promotore dell'espropriazione provvede al pagamento diretto agli epropriandi delle indennita' e delle relative maggiorazioni previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio da assumersi nei modi e nelle forme di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'avente diritto dichiara che l'immobile oggetto del procedimento espropriativo e' nella sua piena e libera proprieta'. In caso di opposizione degli espropriandi ai sensi dell'art. 26, il pagamento sara' effettuato per le somme non contestate. 4. Il pagamento ai proprietari iscritti nei libri fondiari o agli eventuali eredi dell'indennita' di epropriazione e delle relative maggiorazioni di cui al comma terzo viene effettuato in misura totale per le realta' da espropriare per intero e nella misura dell'80 per cento per la realita' da espropriare solo parzialmente. 5. Le indennita' e le maggiorazioni non pagate o non riscosse devono essere depositate presso un istituto di credito. Sulle medesime somme risultanti a credito degli espropriandi e' corrisposto a cura dell'ente promotore dell'espropriazione un'interesse pari al saggio, in ragione d'anno, definito con le modalita' di cui all'art. 5 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4. 6. Decorso il termine di cui al comma terzo senza che si sia provveduto al pagamento o al deposito delle indennita' e delle relative maggiorazioni, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto. 7. Al pagamento del saldo delle indennita' e delle relative maggiorazioni provvede l'ente promotore con le modalita' di cui ai precedenti commi entro novanta giorni dall'emissione del decreto definitivo di espropriazione. 8. Le maggiorazioni delle indennita' previste dall'art. 29 sono corrisposte con le modalita' di cui ai precedenti commi purche' sia gia' intervenuta formale occupazione delle aree da parte dell'ente promotore dell'espropriazione. 9. Il pagamento delle indennita' di occupazione, di espropriazione e delle loro maggiorazioni a carico del bilancio della provincia puo' avvenire anche mediante apertura di credito a favore di un funzionario delegato facente parte del servizio provinciale delle espropriazioni. L'importo delle aperture di credito e' stabilito con deliberazione della giunta provinciale all'inizio di ciascun semestre, sulla base del valore complessivo delle indennita' e maggiorazioni che si prevede potranno essere pagate in ciascun periodo di riferimento. 10. Il dirigente del servizio espropriazioni della provincia compila semestralmente l'elenco dei pagamenti e dei depositi di cui ai precedenti commi. A tal fine l'ente promotore dell'espropriazione deve inviare i relativi dati. 11. In caso di inadempienza rispetto ai termini di cui al presente articolo, il presidente della giunta provinciale ingiunge agli enti promotori dell'espropriazione di adempiere e, nel caso di perdurante inadempienza, ordina, entro i trenta giorni successivi, di provvedere al deposito delle indennita' e delle relative maggiorazioni, da effettuare entro ulteriori trenta giorni, presso l'istituto di credito incaricato del Servizio di tesoreria della provincia e provvede al pagamento agli aventi diritto, con le modalita' del presente articolo".