(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
            Trentino-Alto Adige n. 55 del 6 dicembre 1988)
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Modifica all'art. 4 della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19
 
   1.  L'art.  4  della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 nella
provincia di Trento e' sostituto dal seguente:
   "Art.  4. - 1. A decorrere dal 1989 e a valore sul fondo ordinario
per la finanza locale autorizzato ai sensi dell'art.  4  della  legge
provinciale  3  settembre  1987, n. 22, la giunta provinciale dispone
l'assegnazione di somme da ripartire fra i comuni per gli  interventi
di  manutenzione  delle  strade  comunali  di  cui  all'art.  1 della
presente legge.
   2.  A  tal  fine una quota del fondo ordinario, individuata con le
modalita' di cui all'art. 1, comma secondo, della legge provinciale 3
settembre  1987, n. 22, viene ripartita fra i comuni interessati, per
il 70 per cento in proporzione alla lunghezza chilometrica della rete
viaria assunta in manutenzione e per la restante quota in relazione a
parametri, da adottare con deliberazione  della  giunta  provinciale,
epressivi   delle   caratteristiche  altimetriche,  di  intensita'  e
continuita' del traffico  con  particolare  riferimento  al  servizio
pubblico di linea.
   3.  La  provincia  e'  autorizzata  a provvedere direttamente agli
interventi  di  manutenzione  piu'  rilevanti  delle  strade  di  cui
all'art.  1  secondo le previsioni dei programmi pluriennali adottati
con deliberazione della  giunta  provinciale,  previa  intesa  con  i
comuni interessati".