(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 6 dicembre 1988) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 4 della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 1. L'art. 4 della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 nella provincia di Trento e' sostituto dal seguente: "Art. 4. - 1. A decorrere dal 1989 e a valore sul fondo ordinario per la finanza locale autorizzato ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, la giunta provinciale dispone l'assegnazione di somme da ripartire fra i comuni per gli interventi di manutenzione delle strade comunali di cui all'art. 1 della presente legge. 2. A tal fine una quota del fondo ordinario, individuata con le modalita' di cui all'art. 1, comma secondo, della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, viene ripartita fra i comuni interessati, per il 70 per cento in proporzione alla lunghezza chilometrica della rete viaria assunta in manutenzione e per la restante quota in relazione a parametri, da adottare con deliberazione della giunta provinciale, epressivi delle caratteristiche altimetriche, di intensita' e continuita' del traffico con particolare riferimento al servizio pubblico di linea. 3. La provincia e' autorizzata a provvedere direttamente agli interventi di manutenzione piu' rilevanti delle strade di cui all'art. 1 secondo le previsioni dei programmi pluriennali adottati con deliberazione della giunta provinciale, previa intesa con i comuni interessati".