la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
 
   1.  La  presente  legge  si  applica alle attivita' amministrative
della Provincia, nonche'  a  quelle  dei  comprensori  e  degli  enti
funzionali  della stessa indicati nelle successive disposizioni e nei
limiti di queste.