la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In  alternativa  ai contributo annuali costanti previsti dagli
articoli 38 comma 1, 45, 50, 57 comma  primo  lettera  b),  64  comma
primo  lettera B) punto b), 68 comma primo lettera B), 73 comma primo
lettera B), della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  possono  essere concessi contributi
annuali determinati con le modalita' di cui alla presente legge,  per
la  durata massima di 15 anni, per l'abbattimento degli interessi sui
mutui a tasso variabile che gli interessati intendono  contrarre  con
gli  istituti  di  credito  convenzionati  con la provincia, ai sensi
dell'art. 4.
   2.  In  relazione a particolari esigenze del mercato finanziario e
alla situazione finanziaria della provincia,  la  giunta  provinciale
delibera i casi in cui possono essere concessi i contributi di cui al
comma precedente.
   3.  Per  le  domamde,  per le quali alla data di entrata in vigore
della presente egge  sia  gia'  stato  assunto  il  provvedimento  di
ammissione  al  contributo  e  sempreche'  non sia stato stipulato il
contratto definitivo di mutuo, il contributo potra' essere  assegnato
in conformita' alla presente normativa.