la seguente legge: Art. 1. 1. In alternativa ai contributo annuali costanti previsti dagli articoli 38 comma 1, 45, 50, 57 comma primo lettera b), 64 comma primo lettera B) punto b), 68 comma primo lettera B), 73 comma primo lettera B), della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi contributi annuali determinati con le modalita' di cui alla presente legge, per la durata massima di 15 anni, per l'abbattimento degli interessi sui mutui a tasso variabile che gli interessati intendono contrarre con gli istituti di credito convenzionati con la provincia, ai sensi dell'art. 4. 2. In relazione a particolari esigenze del mercato finanziario e alla situazione finanziaria della provincia, la giunta provinciale delibera i casi in cui possono essere concessi i contributi di cui al comma precedente. 3. Per le domamde, per le quali alla data di entrata in vigore della presente egge sia gia' stato assunto il provvedimento di ammissione al contributo e sempreche' non sia stato stipulato il contratto definitivo di mutuo, il contributo potra' essere assegnato in conformita' alla presente normativa.