la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  Obiettivo  della presente legge e' la creazione di una rete di
percorsi  ciclabili  e  ciclopedonali  al  fine  di   migliorare   le
condizioni  ambientali,  riqualificare le qualita' degli spazi urbani
contribuendo al decongestionamento del traffico veicolare  a  motore,
garantire  la  sicurezza  nell'uso  delle  bicicletta  a  favorire il
cicloturismo.