la seguente legge: Art. 1. Orario giornaliero 1. Il comune, nel rispetto dei principi' stabiliti dalla legge 8 luglio 1971, n. 558 concernente "Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio", e tenuto conto delle integrazioni disposte dal quarto e quinto comma dell'art. 1 della legge 27 marzo 1987, n. 121 concernente "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante 'Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio'", fissa i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20, o, limitatamente al periodo in cui e' in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. 2. All'interno della fascia giornaliera fissata dal comune, ciascun esercente ha facolta' di scegliere l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio. L'esercente ha inoltre facolta' di posticipare rispetto ai limiti determinati ai sensi del precedente primo comma, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale che, comunque, non potra' avvenire oltre le ore 21. 3. E' data la facolta' ai comuni, per motivate esigenze di carattere sociale, economico, turistico, commerciale di promuovere sperimentazioni in materia di orari dei negozi per non piu' di 110 giorni all'anno, fermi restando gli obblighi connessi al riposo settimanale e festivo. Ai fini del cordinamento delle iniziative sperimentali sul territorio regionale, il comune comunica alla giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, il piano di sperimentazione, correlato dal parere della commissione comunale per il commercio e con l'indicazione dei termini e delle modalita' di svolgimento. 4. Limitatamente agli esercizi di vendita di prodotti alimentari, nei casi in cui sia necessario garantire il servizio ai consumatori prima dell'inizio dell'attita' lavorativa, i sindaci possono anticipare l'apertura antimeridiana.