la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Orario giornaliero
 
   1.  Il  comune, nel rispetto dei principi' stabiliti dalla legge 8
luglio 1971, n. 558 concernente "Disciplina dell'orario dei negozi  e
degli  esercizi  di  vendita  al  dettaglio",  e  tenuto  conto delle
integrazioni disposte dal quarto e quinto  comma  dell'art.  1  della
legge  27  marzo  1987,  n. 121 concernente "Conversione in legge con
modificazioni, del decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  9,  recante
'Interventi  urgenti  in  materia  di  distribuzione  commerciale  ed
ulteriori modifiche  alla  legge  10  ottobre  1975,  n.  517,  sulla
disciplina  del  credito  agevolato  al  commercio'",  fissa i limiti
giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, indicando  l'ora  di
apertura  antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale
non oltre le ore 20, o, limitatamente al periodo in cui e' in  vigore
l'ora legale, non oltre le ore 21.
   2.  All'interno  della  fascia  giornaliera  fissata  dal  comune,
ciascun esercente ha facolta' di scegliere  l'orario  di  apertura  e
chiusura   dell'esercizio.   L'esercente   ha   inoltre  facolta'  di
posticipare rispetto ai limiti determinati ai  sensi  del  precedente
primo comma, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente
la chiusura serale che, comunque, non potra' avvenire  oltre  le  ore
21.
   3.  E'  data  la  facolta'  ai  comuni,  per  motivate esigenze di
carattere sociale, economico, turistico,  commerciale  di  promuovere
sperimentazioni  in  materia  di orari dei negozi per non piu' di 110
giorni all'anno, fermi  restando  gli  obblighi  connessi  al  riposo
settimanale  e  festivo.  Ai  fini  del cordinamento delle iniziative
sperimentali sul territorio regionale, il comune comunica alla giunta
regionale  entro  il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo,
il piano di sperimentazione, correlato dal parere  della  commissione
comunale  per  il  commercio  e con l'indicazione dei termini e delle
modalita' di svolgimento.
   4.  Limitatamente agli esercizi di vendita di prodotti alimentari,
nei casi in cui sia necessario garantire il servizio  ai  consumatori
prima   dell'inizio   dell'attita'   lavorativa,  i  sindaci  possono
anticipare l'apertura antimeridiana.