la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. In attuazione dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 concernente "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" la presente legge disciplina le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonche' quelle inerenti l'uso del territorio regionale, caratterizzato da rischio geologico e idrogeologico. 2. La presente legge disciplina altresi', ferma restando la competenza dello Stato ad individuare le zone del territorio ad elevato rischio sismico, a norma dell'art. 3, secondo comma della legge 2 febbraio 1974, n. 64 concernente "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", i profili urbanistici delle zone dichiarate sismiche, ai sensi dell'art. 20, secondo comma della legge 10 dicembre 1981, n. 741 concernente "Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche", nonche' le forme di vigilanza sugli interventi urbanistici ed edilizi in tali zone, determinate mediante strumenti pianificatori del territorio. 3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti di legge statale o di legge regionale ed in particolare il penultimo comma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616.