la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   1.  In  attuazione  dell'art.  69 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616  concernente  "Attuazione  della
delega  di  cui  all'art.  1  della  legge 22 luglio 1975, n. 382" la
presente legge disciplina le funzioni  relative  alla  determinazione
del  vincolo  idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3267, nonche' quelle  inerenti  l'uso  del  territorio  regionale,
caratterizzato da rischio geologico e idrogeologico.
   2.  La  presente  legge  disciplina  altresi',  ferma  restando la
competenza dello Stato ad  individuare  le  zone  del  territorio  ad
elevato  rischio  sismico,  a  norma dell'art. 3, secondo comma della
legge 2 febbraio  1974,  n.  64  concernente  "Provvedimenti  per  le
costruzioni  con  particolari  prescrizioni  per le zone sismiche", i
profili  urbanistici  delle  zone  dichiarate  sismiche,   ai   sensi
dell'art.  20,  secondo  comma  della  legge 10 dicembre 1981, n. 741
concernente "Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure  per
l'esecuzione di opere pubbliche", nonche' le forme di vigilanza sugli
interventi urbanistici ed edilizi in tali zone, determinate  mediante
strumenti pianificatori del territorio.
   3.  Per  quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni vigenti di legge statale o  di  legge  regionale  ed  in
particolare   il   penultimo  comma  dell'art.  69  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616.