(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 26 del 29 giugno 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di medicina veterinaria delle U.S.S.L., nonche' la ridefinizione dei servizi del settore sanita' e igiene della Regione che operano in materia di medicina veterinaria. 2. I sevizi di medicina veterinaria delle U.S.S.L. assicurano la tutela della salute umana e animale, agendo in stretto collegamento tra di loro e promuovendo anche il collegamento delle attivita' e degli interventi di tutti gli altri enti, associazioni e servizi che operano nel settore delle produzioni zootecniche. 3. Gli obiettivi da perseguirsi nell'ambito della medicina veterinaria sono determinati, nel contesto del piano sanitario nazionale ed in particolare delle azioni programmate di cui all'art. 8 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 concernente "Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988", dal piano sanitario regionale e dai relativi provvedimenti di attuazione. 4. Tutte le funzioni in materia di sanita' pubblica veterinaria non attribuite espressamente dalla legislazione vigente e dalla presente legge ad organi dello Stato, della Regione e dei comuni, sono esercitate dagli enti responsabili dei servizi di zona tramite i servizi di cui alla presente legge.