(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 26 del 29 giugno 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1. La presente legge disciplina l'istituzione, l'organizzazione ed
il funzionamento dei servizi di medicina veterinaria delle  U.S.S.L.,
nonche'  la  ridefinizione  dei  servizi del settore sanita' e igiene
della Regione che operano in materia di medicina veterinaria.
   2.  I  sevizi di medicina veterinaria delle U.S.S.L. assicurano la
tutela della salute umana e animale, agendo in  stretto  collegamento
tra  di  loro  e  promuovendo anche il collegamento delle attivita' e
degli interventi di tutti gli altri enti, associazioni e servizi  che
operano nel settore delle produzioni zootecniche.
   3.   Gli  obiettivi  da  perseguirsi  nell'ambito  della  medicina
veterinaria  sono  determinati,  nel  contesto  del  piano  sanitario
nazionale  ed in particolare delle azioni programmate di cui all'art.
8 della legge 23 ottobre 1985,  n.  595  concernente  "Norme  per  la
programmazione   sanitaria   e   per  il  piano  sanitario  triennale
1986-1988",  dal   piano   sanitario   regionale   e   dai   relativi
provvedimenti di attuazione.
   4.  Tutte  le  funzioni in materia di sanita' pubblica veterinaria
non attribuite  espressamente  dalla  legislazione  vigente  e  dalla
presente  legge  ad  organi  dello Stato, della Regione e dei comuni,
sono esercitate dagli enti responsabili dei servizi di zona tramite i
servizi di cui alla presente legge.