la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, in armonia con gli obiettivi della legge 17 maggio 1983, n 217 concernente "Legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta turistica" e del Piano regionale di sviluppo (PRS), disciplina gli interventi regionali diretti a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio delle attivita' di interesse turistico, nonche' la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive.