la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La presente legge, in armonia con gli obiettivi della legge 17
maggio 1983, n  217  concernente  "Legge-quadro  per  il  turismo  ed
interventi  per  il  potenziamento e la riqualificazione dell'offerta
turistica" e del Piano regionale di sviluppo  (PRS),  disciplina  gli
interventi   regionali   diretti   a   favorire  lo  sviluppo  ed  il
riequilibrio delle  attivita'  di  interesse  turistico,  nonche'  la
riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive.