la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed obiettivi del piano 1. Il piano regionale per l'erogazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel rispetto dei principi' della tutela della salute individuale e collettiva, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, del risparmio di fonti energetiche pregiate, del contenimento dei costi dello smaltimento, promuove le soluzioni che conseguono: a) una minore produzione di rifiuti; b) il recupero delle frazioni raccolte separatamente; c) la razionalizzazione dei flussi dei rifiuti da inviare ad impianti di smaltimento; d) forme di smaltimento che permettano la selezione preliminare, il riutilizzzo, il riciclaggio e l'incenerimento dei rifiuti con recupero di energia. 2. Obiettivo del piano, nel primo triennio della sua applicazione, e' altresi' quello di bloccare la crescita dei quantitativi di rifiuti da inviare agli impianti di smaltimento. 3. A tal fine il piano individua e programma con il concorso degli enti locali gli interventi atti a costituire un sistema organico, territorialmente e funzionalmente integrato, di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.