la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Finalita' ed obiettivi del piano
 
   1.  Il piano regionale per l'erogazione dei servizi di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, nel rispetto dei  principi'  della  tutela
della   salute   individuale   e   collettiva,   della   salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio, del  risparmio  di  fonti  energetiche
pregiate,  del  contenimento dei costi dello smaltimento, promuove le
soluzioni che conseguono:
     a) una minore produzione di rifiuti;
     b) il recupero delle frazioni raccolte separatamente;
     c)  la  razionalizzazione  dei  flussi dei rifiuti da inviare ad
impianti di smaltimento;
    d)  forme di smaltimento che permettano la selezione preliminare,
il riutilizzzo, il riciclaggio  e  l'incenerimento  dei  rifiuti  con
recupero di energia.
   2. Obiettivo del piano, nel primo triennio della sua applicazione,
e' altresi' quello  di  bloccare  la  crescita  dei  quantitativi  di
rifiuti da inviare agli impianti di smaltimento.
   3. A tal fine il piano individua e programma con il concorso degli
enti locali gli interventi atti a  costituire  un  sistema  organico,
territorialmente  e funzionalmente integrato, di raccolta, trasporto,
recupero e smaltimento dei rifiuti.