(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della regione Lombardia n. 35 del 3 settembre 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
             Modifiche all'art. 12 della legge regionale
                       20 novembre 1980, n. 97
 
  1.  Dopo  il  secondo  comma  dell'art. 12 della legge regionale 20
novembre 1980, n. 97, e' aggiunto il seguente comma 2-bis:
   "2-bis.  L'importo  degli  aiuti  concessi  alle  associazioni dei
produttori riconosciute dopo il 1 luglio 1985,  riferito  ai  cinque
anni  successivi alla data del loro riconoscimento, non puo' superare
per il primo, il secondo, il terzo  il  quarto  ed  il  quinto  anno,
rispettivamente,  il  5%,  il 5%, il 4%, il 3% e il 2% del valore dei
prodotti  provenienti  dai  soci  e  ai  quali  si   riferiscono   il
riconoscimento  e  l'immissione  sul  mercato;  tale importo non puo'
superare  le  spese  reali  di  costituzione   e   di   funzionamento
amministrativo   dell'associazione  interessata;  in  relazione  alle
rendicontazioni dei contributi, operate  dalle  singole  associazioni
dei  produttori,  le  quote  annue  possono essere erogate, sempre in
riferimento al quinquennio di cui sopra, per un  periodo  massimo  di
sette anni successivi alla data del riconoscimento".
   2.  Il quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 20 novembre
1980, n. 97, e' abrogato e sostituito dal seguente:
   "4.  I contributi di cui ai precedenti commi 2, 2- bis e 3 possono
essere anticipati, salvo conguaglio, per il primo anno  nella  misura
del  70%  e per gli anni successivi nellla misura massima del 50% dei
relativi importi annuali".
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, addi' 29 agosto 1988
 
                               TABACCI
 
  (Approvata  dal consiglio regionale nella seduta del 14 luglio 1988
e vistata dal commissario del Governo con nota  del  19  agosto  1988
prot. n. 22402/1798).