la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  lettera  b)  del  primo  comma  dell'art.  10  della legge
regionale 17 maggio 1985, n. 43, concernente: "Norme  in  materia  di
polizia locale" e' abrogata e cosi' sostituita:
    " b) al fine di acquisire elementi per l'esercizio da parte della
Regione dei poteri di cui all'art. 6 della legge quadro  nazionale  7
marzo  1986,  n.  65, la giunta regionale e' autorizzata ad indire un
concorso a premi per determinare le caratteristiche delle uniformi  e
dei  relativi distintivi di grado per gli addetti alla polizia locale
nei comuni della Regione".