la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera b) del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 17 maggio 1985, n. 43, concernente: "Norme in materia di polizia locale" e' abrogata e cosi' sostituita: " b) al fine di acquisire elementi per l'esercizio da parte della Regione dei poteri di cui all'art. 6 della legge quadro nazionale 7 marzo 1986, n. 65, la giunta regionale e' autorizzata ad indire un concorso a premi per determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti alla polizia locale nei comuni della Regione".