la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Scopo della legge
 
   1.  Con  la  presente  legge  la  regione  Lombardia disciplina le
condizioni di fruizione  degli  utenti  dei  servizi  e  presidi  del
Servizio  sanitario nazionale (SSN) o con esso convenzionati, ubicati
nel territorio regionale, al fine di assicurare la tutela dell'utente
da  ogni  irregolarita'  e  violazione di legge o regolamento, che si
concretizzi nell'erogazione dei servizi e che sia di per  se'  idonea
ad arrecare pregiudizio all'interessato in relazione alle prestazioni
di competenza dei servizi e presidi suddetti.
   2.  Alle  norme  della  presente  legge  devono  essere adeguati i
regolamenti  interni  e  le  disposizioni  organizzative  degli  enti
erogatori  dei  servizi  sanitari  che  potranno  prevedere ulteriori
prescrizioni dirette a favorire la tutela  degli  utenti  secondo  le
finalita' e gli obiettivi della presente legge.
   3.   Ai   fini   dell'attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma
precedente,  devono  essere  consultate,  su   loro   richiesta,   le
associazioni  di  volontariato per la tutela dei diritti degli utenti
del  SSN  comunque  denominate  e  le  organizzazioni  sindacali  del
personale medico e paramedico.
   4.  All'osservanza  della  presente  legge  sono  tenuti  gli enti
responsabili dei servizi  di  zona  (ERSZ)  nonche'  tutti  gli  enti
pubblici del SSN o con esso convenzionati, di seguito denominati enti
competenti.