la seguente legge: Art. 1. Trasferimento competenze 1. In attesa della riorganizzazione complessiva dei servizi generali della giunta regionale, le competenze in materia di programmazione economica e di controllo di gestione, gia' attribuite dalla legge regionale 1 agosto 1979, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni al settore presidenza, vengono assegnate al settore gestione finanziaria e contabile che assume la denominazione di: programmazione, bilancio e controllo di gestione. 2. Le competenze in materia di protezione civile, gia' attribuite dalla legge regionale richiamata al precedente primo comma al settore presidenza, vengono assegnate al settore problemi per l'energia che assume la nuova denominazione di "energia e protezione civile". 3. L'aggregazione funzionale in servizi e le modalita' di espletamento delle attivita' di protocollazione e di gestione dell'archivio, nonche' quelle inerenti al coordinamento dell'attivita' editoriale e della gestione delle informazioni ai cittadini e agli utenti pubblici e privati sono ridefiniti come specificato nell'art. 5 della presente legge. 4. Gli articoli che seguono e l'allegato alla presente legge definiscono le nuove aggregazioni, le attribuzioni e la denominazione dei servizi generali e degli altri servizi della giunta regionale interessati dalle modificazioni di cui ai commi precedenti.