la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Trasferimento competenze
 
   1.  In  attesa  della  riorganizzazione  complessiva  dei  servizi
generali  della  giunta  regionale,  le  competenze  in  materia   di
programmazione  economica e di controllo di gestione, gia' attribuite
dalla  legge  regionale  1  agosto  1979,   n.   42   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni   al  settore  presidenza,  vengono
assegnate al settore gestione finanziaria e contabile che  assume  la
denominazione di: programmazione, bilancio e controllo di gestione.
   2.  Le competenze in materia di protezione civile, gia' attribuite
dalla legge regionale richiamata al precedente primo comma al settore
presidenza,  vengono  assegnate al settore problemi per l'energia che
assume la nuova denominazione di "energia e protezione civile".
   3.   L'aggregazione  funzionale  in  servizi  e  le  modalita'  di
espletamento  delle  attivita'  di  protocollazione  e  di   gestione
dell'archivio,    nonche'    quelle    inerenti    al   coordinamento
dell'attivita' editoriale e  della  gestione  delle  informazioni  ai
cittadini  e  agli  utenti  pubblici  e  privati sono ridefiniti come
specificato nell'art. 5 della presente legge.
   4.  Gli  articoli  che  seguono  e  l'allegato alla presente legge
definiscono le nuove aggregazioni, le attribuzioni e la denominazione
dei  servizi  generali  e  degli altri servizi della giunta regionale
interessati dalle modificazioni di cui ai commi precedenti.