la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685
"Disciplina degli stupefacenti e  sostanze  psicotrope.  Prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione  del  servizio  sanitario
nazionale"  e  della  legge  23  ottobre  1985,  n. 595 "Norme per la
programmazione sanitaria e per il Piano sanitario triennale 1986/88",
del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985
"Atto di indirizzo e di coordinamento alle Regioni  e  alle  province
autonome  in  materia  di  attivita' a rilievo sanitario connesse con
quelle socio-assistenziali, ai  sensi  dell'art.  5  della  legge  23
dicembre   1978,   n.   833"   nonche'   degli  atti  legislativi  ed
amministrativi regionali di attuazione, disciplina  il  programma  di
interventi   finalizzati   alla   lotta   alle  tossicodipendenze  da
prevedersi in  un  progetto-obiettivo  e  determina  l'organizzazione
operativa  inerente  a  tali interventi secondo le disposizioni della
presente legge.
   2.  A  tale  scopo,  la Regione, sulla base di quanto definito nei
titoli  V  e  VI  della  legge  regionale  11  aprile  1980,  n.   39
"Organizzazione e funzionamento delle unita' socio-sanitarie locali",
stabilisce:
     a)  gli obiettivi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione
e il recupero degli stati di tossico ed alcool dipendenza;
     b)  i  criteri  per la pianificazione degli interventi di cui al
successivo  art.  2,  nelle  diverse  fasi:   conoscitivo-valutativa,
propositiva, attuativa e di verifica;
     c)  gli standard funzionali delle strutture e dei servizi di cui
al successivo art. 3;
     d)  l'entita'  delle  risorse  necessarie  per il raggiungimento
delle finalita'.