la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685 "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e della legge 23 ottobre 1985, n. 595 "Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario triennale 1986/88", del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985 "Atto di indirizzo e di coordinamento alle Regioni e alle province autonome in materia di attivita' a rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833" nonche' degli atti legislativi ed amministrativi regionali di attuazione, disciplina il programma di interventi finalizzati alla lotta alle tossicodipendenze da prevedersi in un progetto-obiettivo e determina l'organizzazione operativa inerente a tali interventi secondo le disposizioni della presente legge. 2. A tale scopo, la Regione, sulla base di quanto definito nei titoli V e VI della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 "Organizzazione e funzionamento delle unita' socio-sanitarie locali", stabilisce: a) gli obiettivi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il recupero degli stati di tossico ed alcool dipendenza; b) i criteri per la pianificazione degli interventi di cui al successivo art. 2, nelle diverse fasi: conoscitivo-valutativa, propositiva, attuativa e di verifica; c) gli standard funzionali delle strutture e dei servizi di cui al successivo art. 3; d) l'entita' delle risorse necessarie per il raggiungimento delle finalita'.