la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 6 (Presentazione delle domande) della legge regionale 29 aprile 1988, n. 24 e' sostituito dal seguente: "1. Per l'ottenimento dei contributi regionali i soggetti di cui al precedente art. 4 devono presentare domanda entro il 30 aprile di ogni anno al presidente della giunta regionale allegando la seguente documentazione: a) copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento del consorzio o della cooperativa di garanzia fidi; b) elenco dei circoli cooperativi aderenti al consorzio o alla cooperativa di garanzia fidi; c) programma degli interventi da eseguirsi da parte dei circoli con relazione dettagliata per ogni circolo degli investimenti da effettuare con l'indicazione delle finalita', tempi di attuazione e preventivi di spesa".