la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il primo comma dell'art. 6 (Presentazione delle domande) della
legge regionale 29 aprile 1988, n. 24 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Per  l'ottenimento dei contributi regionali i soggetti di cui
al precedente art. 4 devono presentare domanda entro il 30 aprile  di
ogni  anno al presidente della giunta regionale allegando la seguente
documentazione:
     a)  copia  autenticata  dell'atto  costitutivo,  dello statuto e
dell'eventuale regolamento  del  consorzio  o  della  cooperativa  di
garanzia fidi;
     b)  elenco  dei circoli cooperativi aderenti al consorzio o alla
cooperativa di garanzia fidi;
     c)  programma degli interventi da eseguirsi da parte dei circoli
con relazione dettagliata per  ogni  circolo  degli  investimenti  da
effettuare  con  l'indicazione delle finalita', tempi di attuazione e
preventivi di spesa".