(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 49
                         del 26 agosto 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 
                               PROMULGA
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Al dipendente che, in forza di formale atto di nomina esecutivo ai
sensi di legge, conseguente a procedura  selettiva  concorsuale,  sia
stato  ininterrottamente  per almeno in triennio titolare di un posto
della seconda q.d., del quale, per motivi comunque non  attinenti  ai
requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  dal  medesimo  posseduti, abbia
perduto  la  titolarita'  in   consseguenza   di   un   provvedimento
giurisdizionale  favorevole ad altro dipendente, la giunta regionale,
nel  rispetto  dell'art.  62  dello  statuto,  puo'   attribuire   la
titolarita'  di  un posto vacante di uguale qualifica del ruolo unico
regionale, riguardante funzioni dello stesso profilo professionale.
 
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
 
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetta  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 6 agosto 1988
 
                                CAROSI
            (incaricato con D.P.G.R 3 agosto 1988, n. 134)
 
  La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 5
luglio 1988 ed e' stata  vistata  dal  commissario  del  Governo  l'8
agosto 1988.