IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione nell'ambito dei principi generali di cui all'art. 1 e delle competenze di cui all'art. 6 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, promuove iniziative dirette a limitare la formazione dei rifiuti, a favorire la riutilizzazione degli stessi e/o l'estrazione di materie utilizzabili e la produzione di energia.