IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 
                               PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  La Regione nell'ambito dei principi generali di cui all'art. 1
e delle competenze di cui all'art. 6 del decreto del presidente della
Repubblica  10  settembre 1982, n. 915, promuove iniziative dirette a
limitare la formazione dei rifiuti,  a  favorire  la  riutilizzazione
degli stessi e/o l'estrazione di materie utilizzabili e la produzione
di energia.