IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere n. 19700 azioni della Fidi Toscana al valore nominale di lire 100.000 cadauna, per gli effetti di cui all'art. 3 della legge regionale 5 giugno 1974 n. 32.