IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 
                               PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
 
   1.  Fino  all'approvazione della legge regionale di riordino delle
funzioni attribuite ai comuni dagli artt. 22 e  25  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'assistenza agli
invalidi  del   lavoro,   mediante   l'erogazione   dell'assegno   di
incollocamento,   gia'   previsto   dall'Associazione  nazionale  fra
mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.), ente morale in base  al
decreto  luogotenenziale  22  febbraio  1943,  n. 120, e' attuata per
l'anno 1988 secondo le modalita' e i criteri  di  cui  agli  articoli
seguenti,  in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art. 3, secondo
comma, del decreto del Presidente della  Repubblica  31  marzo  1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1979, n. 125.