IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Fino all'approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni attribuite ai comuni dagli artt. 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'assistenza agli invalidi del lavoro, mediante l'erogazione dell'assegno di incollocamento, gia' previsto dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.), ente morale in base al decreto luogotenenziale 22 febbraio 1943, n. 120, e' attuata per l'anno 1988 secondo le modalita' e i criteri di cui agli articoli seguenti, in conformita' a quanto disposto dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1979, n. 125.