IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Modifica dell'art. 9 della legge regionale 24 aprile 1975, n. 33
 
   1.  Al  primo  comma  dell'art.  9 della legge regionale 24 aprile
1975, n. 33, gia' sostituito dall'art.  5  della  legge  regionale  2
maggio  1985,  n.  44,  le  parole "alle associazioni intercomunali o
comunque montane" sono sostituite dalle parole "ai comuni  o,  per  i
territori montani, alle comunita' montane".
   2.  Al  secondo  comma  dello  stesso  art.  9, dopo le parole "le
domande dei soggetti di cui all'art. 3, lettera b)" sono inserite  le
parole "nel caso siano presentate alla comunita' montana ai sensi del
comma precedente".
   3. Al quarto comma dello stesso art. 9, le parole "le associazioni
intercomunali" sono sostituite dalle parole "i comuni".