IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 9 della legge regionale 24 aprile 1975, n. 33 1. Al primo comma dell'art. 9 della legge regionale 24 aprile 1975, n. 33, gia' sostituito dall'art. 5 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 44, le parole "alle associazioni intercomunali o comunque montane" sono sostituite dalle parole "ai comuni o, per i territori montani, alle comunita' montane". 2. Al secondo comma dello stesso art. 9, dopo le parole "le domande dei soggetti di cui all'art. 3, lettera b)" sono inserite le parole "nel caso siano presentate alla comunita' montana ai sensi del comma precedente". 3. Al quarto comma dello stesso art. 9, le parole "le associazioni intercomunali" sono sostituite dalle parole "i comuni".