IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Modifica dell'art. 9 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19
 
  1.  La  lettera  b)  del  secondo  comma  dell'art.  9  della legge
regionale 26 marzo 1984, n. 19 e' cosi' sostituita:
    "  b)  per gli interventi di cui all'art. 3, lettera b) e c) alla
provincia sul cui territorio avviene l'intervento".
   2.  Al  sesto comma dello stesso art. 9, le parole "i comuni" sono
sostituite con le parole "i comuni e le province".