IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 9 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19 1. La lettera b) del secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19 e' cosi' sostituita: " b) per gli interventi di cui all'art. 3, lettera b) e c) alla provincia sul cui territorio avviene l'intervento". 2. Al sesto comma dello stesso art. 9, le parole "i comuni" sono sostituite con le parole "i comuni e le province".