IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 14 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11 1. Il quinto ed il sesto comma dell'art. 14 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, gia' modificati dall'art. 3 e dall'art. 4 della legge regionale 31 ottobre 1983, n. 71, sono sostituiti dai seguenti commi: "I comuni esprimono il proprio parere sulla conformita' delle domande ricevute alle indicazioni del programma regionale di cui all'art. 13 e predispongono una proposta di piano di finanziamento con l'indicazione delle priorita' tra i soggetti beneficiari. I comuni trasmettono alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno le proposte ed i pareri di cui al comma precedente".