IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Modifiche all'art. 14 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11
 
   1.  Il quinto ed il sesto comma dell'art. 14 della legge regionale
28 gennaio 1980, n. 11, gia' modificati dall'art.  3  e  dall'art.  4
della  legge  regionale  31  ottobre 1983, n. 71, sono sostituiti dai
seguenti commi:
   "I  comuni  esprimono  il  proprio  parere sulla conformita' delle
domande ricevute alle indicazioni  del  programma  regionale  di  cui
all'art.  13  e  predispongono una proposta di piano di finanziamento
con l'indicazione delle priorita' tra i soggetti beneficiari.
   I  comuni  trasmettono alla giunta regionale entro il 30 settembre
di ogni anno le proposte ed i pareri di cui al comma precedente".