IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Il  primo  comma  dell'art. 17 della legge regionale 30 maggio
1988, n. 41 "Disposizioni  finanziarie  e  per  il  finanziamento  di
provvedimenti di spesa per il periodo 1988/1990" e' cosi' modificato:
   "E' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 1988 per
erogare contributi in conto capitale a favore  di  comuni,  province,
comunita'  montane  e  consorzi  di  enti  locali  per  interventi di
potenziamento e di sviluppo della viabilita' comunale e  provinciale,
nonche'  per il completamento e ristrutturazione di opere di edilizia
scolastica aventi il carattere di  particolare  urgenza.  I  progetti
esecutivi  corredati  dei  piani  finanziari di spesa dovranno essere
presentati alla regione Toscana entro il termine del 31 ottobre 1988.
I  contributi  saranno  assegnati  con  provvedimento  del  consiglio
regionale adottato su proposta della giunta regionale".
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 1 settembre 1988
 
                               BENELLI
           (incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92)
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 25
luglio 1988 ed e' stata vistata dal commissario  del  Governo  il  27
agosto 1988.