IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 41 "Disposizioni finanziarie e per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1988/1990" e' cosi' modificato: "E' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 1988 per erogare contributi in conto capitale a favore di comuni, province, comunita' montane e consorzi di enti locali per interventi di potenziamento e di sviluppo della viabilita' comunale e provinciale, nonche' per il completamento e ristrutturazione di opere di edilizia scolastica aventi il carattere di particolare urgenza. I progetti esecutivi corredati dei piani finanziari di spesa dovranno essere presentati alla regione Toscana entro il termine del 31 ottobre 1988. I contributi saranno assegnati con provvedimento del consiglio regionale adottato su proposta della giunta regionale". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 1 settembre 1988 BENELLI (incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 27 agosto 1988.