IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il punto 6 del ccomma 1 dell'art. 65 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 68 viene cosi' sostituito: 6) quando trattasi di contratti di importi non superiore a lire 70 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi; per i beni di consumo detto importo viene elevato a: lire 100 milioni, per le UU.SS.LL. la cui assegnazione di fondo sanitario regionale a destinazione indistinta relativa all'anno precedente non superi i 100 miliardi annui; lire 150 milioni, per le UU.SS.LL. la cui assegnazione di fondo sanitario regionale a destinazione indistinta relativa all'anno precedente non superi i 200 miliardi; lire 250 milioni, per le UU.SS.LL. la cui assegnazione di fondo sanitario regionale a destinazione indistinta relativa all'anno precedente supera i 200 miliardi; tali importi, da considerarsi al netto dell'I.V.A., vengono annualmente rivisti dalla giunta regionale con propria delibera per adeguarli all'indice generale dei prezzi I.S.T.A.T.