IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  punto  6  del  ccomma  1 dell'art. 65 della legge regionale 24
maggio 1980, n. 68 viene cosi' sostituito:
    6)  quando  trattasi di contratti di importi non superiore a lire
70  milioni,  con  esclusione  dei  casi  in  cui   detti   contratti
rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento
di precedenti lavori, forniture o servizi;  per  i  beni  di  consumo
detto  importo viene elevato a: lire 100 milioni, per le UU.SS.LL. la
cui  assegnazione  di  fondo  sanitario  regionale   a   destinazione
indistinta  relativa  all'anno  precedente  non superi i 100 miliardi
annui;
    lire  150  milioni, per le UU.SS.LL. la cui assegnazione di fondo
sanitario  regionale  a  destinazione  indistinta  relativa  all'anno
precedente non superi i 200 miliardi;
    lire  250  milioni, per le UU.SS.LL. la cui assegnazione di fondo
sanitario  regionale  a  destinazione  indistinta  relativa  all'anno
precedente supera i 200 miliardi;
    tali  importi,  da  considerarsi  al  netto  dell'I.V.A., vengono
annualmente rivisti dalla giunta regionale con propria  delibera  per
adeguarli all'indice generale dei prezzi I.S.T.A.T.