IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Approvazione del programma regionale dei finanziamenti Il programma regionale dei finanziamenti per l'attivita' produttive di cui all'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13, e' approvato dal consiglio regionale entro il termine del 30 settembre 1988 ed assume come riferimento finanziario le disponibilita' recate dai bilanci annuale e pluriennale.