IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Approvazione del programma regionale dei finanziamenti
 
   Il   programma   regionale   dei   finanziamenti  per  l'attivita'
produttive di cui all'art. 7 della legge regionale 17 febbraio  1984,
n.  13,  e' approvato dal consiglio regionale entro il termine del 30
settembre  1988   ed   assume   come   riferimento   finanziario   le
disponibilita' recate dai bilanci annuale e pluriennale.