(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 3 del 18 gennaio 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma quarto dell'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, e' sostituito dal seguente: "4. Le integrazioni tabellari relative alla 1a e 2a qualifica dirigenziale rispettivamente di L. 2.100.000 e L. 4.000.000 sono corrisposte in ragione del 30 per cento, 35 per cento, 35 per cento dal 1 gennaio 1986, dal 1 gennaio 1987 e dal 1 gennaio 1988".