(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 3
                         del 18 gennaio 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  comma  quarto  dell'art. 35 della legge regionale 9 agosto
1988, n. 27, e' sostituito dal seguente:
   "4.  Le  integrazioni  tabellari  relative  alla 1a e 2a qualifica
dirigenziale rispettivamente di L.  2.100.000  e  L.  4.000.000  sono
corrisposte  in  ragione del 30 per cento, 35 per cento, 35 per cento
dal 1 gennaio 1986, dal 1 gennaio 1987 e dal 1 gennaio 1988".